Unioni civili
Sì. L’Ufficiale di Stato Civile può rilasciare il documento attestante l’unione civile comprensivo di generalità degli interessati e dell’eventuale scelta patrimoniale presso gli sportelli dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Sì. E’ sufficiente compilare l’apposita form e l’Ufficio di Stato Civile provvederà a richiedere i documenti necessari al competente Comune.
La legge 76/2016 prevede la possibilità di trascrivere in Italia unioni civili formate all’estero. E’ necessario che l’Autorità consolare del Paese in cui è stato formato l’atto (oppure gli interessati previo appuntamento) consegnino all’Ufficio di Stato Civile l’originale dell’atto, regolarmente tradotto e legalizzato.
Sì. Le parti possono scegliere il regime patrimoniale che verrà trascritto agli atti dell’Ufficio di Stato Civile. In assenza di scelta, come per il matrimonio, vige la comunione dei beni.
La richiesta di trascrizione di unione civile contratta all’estero deve essere richiesta, dagli interessati, al Comune di residenza o al comune d’iscrizione Aire (nel caso di italiani residenti all’estero), esibendo una copia originale del documento di unione civile, tradotto e legalizzato o provvisto di apostille.
Nel caso di residenza all’estero, è possibile inoltrare il documento al comune, attraverso il Consolato italiano.
Sì. Oltre alla documentazione acquisita d’ufficio dal Comune, dovrà essere presentata all’Ufficiale di Stato Civile anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulta che, viste le leggi cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile.
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