- Domande frequenti
- Inizia la procedura di richiesta Unione:
Che cos'è
Si tratta dell'unione tra due persone dello stesso sesso riconosciuta dall'ordinamento giuridico e dalla quale scaturiscono diritti e doveri reciproci.
Requisiti
• maggiore età
• entrambi i contraenti devono essere dello stesso sesso
• nel caso uno degli interessati sia cittadino straniero, deve essere allegata una dichiarazione, rilasciata dall’autorità consolare, dalla quale risulti che nulla osta all'unione civile secondo l’ordinamento giuridico del paese di appartenenza. Il nulla osta consolare deve essere legalizzato dalla Prefettura, salvo i casi di esenzione eventualmente previsti in accordi internazionali siglati dall’Italia, e se non è prodotto in lingua italiana deve essere tradotto.
Impedimenti
• sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso
• l'interdizione di una delle parti per infermità di mente
• sussistenza di rapporti di parentela, affinità, adozione tra i due contraenti
• condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti del coniuge o dell'unito civilmente con l'altra parte
Come fare
- Come prima cosa è necessario contattare il Comune per l'acquisizione d'ufficio dei documenti necessari.
- Una volta acquisiti i documenti, gli interessati verranno convocati per formalizzare la richiesta al fine della successiva celebrazione della costituzione dell'unione civile
- Celebrazione – vedi sale disponibili (Sale e orari celebrazione matrimoni e unioni civili)
La celebrazione deve avvenire entro 180 giorni dalla formalizzazione della richiesta. In caso contrario sia la richiesta sia le verifiche dell’Ufficiale di Stato Civile si considerano come non avvenute. - Con la celebrazione si costituisce l'unione civile mediante dichiarazione resa davanti all'Ufficiale di Stato Civile da entrambe le parti contraenti alla presenza di due testimoni.
Note
- Il regime patrimoniale dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, in assenza di convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. L’eventuale scelta della separazione dei beni può essere inserita nell’atto di costituzione dell’unione civile davanti all’Ufficiale di Stato Civile oppure essere formata successivamente come già avviene per il matrimonio.
- Mediante dichiarazione all’Ufficiale di Stato Civile, le parti possono assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte puo' anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile. Tale scelta non comporta la modifica del cognome né anagraficamente né negli atti di Stato Civile: non si tratta di un cambio di generalità.
- L’atto viene registrato negli archivi dello Stato Civile ed è certificabile.
Diritti e doveri
Sono gli stessi del matrimonio, ad eccezione dell'obbligo alla fedeltà.
Normativa
- Legge n. 76 del 20/05/2016
- Circolare n.15/2016 Direzione Centrale Servizi Demografici
- Decreto Legislativo n. 5 del 19/01/2017
- Decreto Legislativo n. 6 del 19/01/2017
- Decreto Legislativo n. 7 del 19/01/2017