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Messaggio di avviso

  • Figlio nato da genitori sposati
    Assume il cognome paterno oppure entrambi i cognomi (padre e madre) purchè vi sia accordo tra i genitori. 

 

  • Figlio nato da genitori non sposati tra loro
    Assume il cognome del genitore che per primo lo riconosce. In caso di riconoscimento contestuale di entrambi i genitori assume il cognome paterno oppure entrambi i cognomi (padre e madre) purchè vi sia accordo tra i genitori da esprimere al momento del riconoscimento. 

 

  • Figlio nato da genitori entrambi stranieri
    Si applica, per la determinazione del cognome e del nome del neonato, la legge nazionale del soggetto, ai sensi dell’art. 24 della L. 218/1995.