- Figlio nato da genitori sposati
Assume il cognome paterno oppure entrambi i cognomi (padre e madre) purchè vi sia accordo tra i genitori.
- Figlio nato da genitori non sposati tra loro
Assume il cognome del genitore che per primo lo riconosce. In caso di riconoscimento contestuale di entrambi i genitori assume il cognome paterno oppure entrambi i cognomi (padre e madre) purchè vi sia accordo tra i genitori da esprimere al momento del riconoscimento.
- Figlio nato da genitori entrambi stranieri
Si applica, per la determinazione del cognome e del nome del neonato, la legge nazionale del soggetto, ai sensi dell’art. 24 della L. 218/1995.