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Messaggio di avviso

La materia della cittadinanza è disciplinata in modo organico dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 e dal regolamento di applicazione, Decreto Presidente Repubblica 12 ottobre 1993, n.572.
I procedimenti di acquisto della cittadinanza coinvolgono nel loro iter diverse amministrazioni dello Stato.
Tali procedimenti prevedono, in alcune loro fasi, la competenza del sindaco e dell'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza dell' interessato, per cui seguirà una sintetica panoramica dei casi più frequenti di acquisizione della cittadinanza italiana.

La cittadinanza è:
• Attribuita per nascita
• Acquisita
• Riconosciuta (il riconoscimento è disciplinato dalla Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 dell'8.4.1991)

ATTRIBUZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER NASCITA
Una persona è cittadina italiana se:
1. nasce da padre o madre italiani dovunque avvenga la nascita.
2. nasce in territorio italiano. Solo nei seguenti casi:
a. figli di ignoti
b. figli di apolidi (senza alcuna cittadinanza). In questo caso sono i genitori a dover dimostrare il loro status di apolidi.
c. figli di stranieri che non seguono la cittadinanza dei genitori per la legge dello stato di appartenenza, secondo quanto previsto dall'art. 2 del DPR 572/93.

P.S: il cittadino straniero che nasce in Italia non acquista la cittadinanza italiana se non nel caso sopra indicato