Contenuto principale

Messaggio di avviso

La materia della cittadinanza è disciplinata in modo organico dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 e dal regolamento di applicazione, Decreto Presidente Repubblica 12 ottobre 1993, n.572.
I procedimenti di acquisto della cittadinanza coinvolgono nel loro iter diverse amministrazioni dello Stato.
Tali procedimenti prevedono, in alcune loro fasi, la competenza del sindaco e dell'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza dell' interessato, per cui seguirà una sintetica panoramica dei casi più frequenti di acquisizione della cittadinanza italiana.

La cittadinanza è:
• Attribuita per nascita
• Acquisita
• Riconosciuta (il riconoscimento è disciplinato dalla Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 dell'8.4.1991)

ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA
1. Acquisto automatico

Un cittadino straniero per nascita, acquista la cittadinanza italiana nei seguenti casi:
a. il minorenne straniero riconosciuto da padre o da madre di cittadinanza italiana acquista la cittadinanza italiana fin dalla nascita, sempre che a quella data il genitore fosse italiano. L'acquisto per effetto del riconoscimento è un automatismo che viene attestato dal Sindaco
b. il minorenne straniero adottato da padre o da madre di cittadinanza italiana, acquista la cittadinanza italiana con la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di stato civile del comune.
c. Il figlio minorenne di straniero che acquista la cittadinanza italiana, diventa italiano se, al momento dell'acquisto, convive con questo genitore. Anche in questo caso l'acquisto della cittadinanza del figlio minore è un automatismo che viene attestato dal Sindaco

2. Acquisto a seguito di dichiarazione
Un cittadino straniero per nascita, in possesso di determinati requisiti, o verificandosi alcune condizioni, rende una dichiarazione con la quale manifesta la volontà di acquisto della cittadinanza.
Ipotesi:
a. Figlio naturale, maggiorenne, riconosciuto dai genitori italiani. La dichiarazione di riconoscimento non determina l'acquisto della cittadinanza a meno che non si accompagni o sia eseguita, entro un anno dalla data in cui è stata resa dal genitore italiano, da un'ulteriore dichiarazione del riconosciuto che esprime la volontà di diventare cittadino italiano. La dichiarazione per l'acquisto della cittadinanza italiana è resa all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza, oppure all'autorità consolare italiana all'estero.
b. Straniero nato in Italia e legalmente residente in Italia senza interruzioni fino al compimento della maggiore età. Può diventare cittadino italiano se rende una dichiarazione all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza tra i 18 e i 19 anni. La residenza è legale quando lo straniero è in possesso di regolare di titolo di soggiorno ed è iscritto in anagrafe.
c. Straniero del quale almeno un genitore oppure un nonno, sono stati cittadini italiani per nascita, e risiede legalmente, al compimento della maggiore età, da almeno due anni, in Italia. Può diventare cittadino italiano se rende una dichiarazione all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza tra i 18 e i 19 anni.
d. Straniero del quale almeno un genitore, oppure un nonno, sono stati cittadini italiani per nascita, che ha assunto pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano, può diventare cittadino italiano se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana.

3. Acquisto per concessione - naturalizzazione
a) Naturalizzazione a seguito matrimonio
Cos'è
La concessione della cittadinanza è possibile per i cittadini stranieri coniugati con cittadino italiano, in assenza degli impedimenti derivanti da eventuali sentenze di condanna o dalla presenza di motivi che riguardano la sicurezza della Repubblica.
Il coniuge straniero di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana se risiede, legalmente, in Italia da almeno 2 anni (1 anno in caso di presenza di figli nati dal matrimonio o adottati) oppure, se risiede all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio.
Dove
La cittadinanza viene conferita, su richiesta dell'interessato, con Decreto del Prefetto/Decreto del Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione/Decreto del Ministro dell'Interno che diventa efficace solo dopo il giuramento, dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza o davanti all'autorità diplomatico-consolare. L'interessato diventa cittadino italiano il giorno dopo aver prestato giuramento.
Come
Trascorsi i termini sopra evidenziati dalla data di matrimonio l'interessato può inoltrare domanda al Ministero dell'Interno per l'acquisto della cittadinanza italiana.
La domanda è redatta sugli apposti modelli in distribuzione presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (all'estero presso i Consolati), e presentata al Prefetto competente in relazione al luogo di residenza dell'interessato, oppure all'autorità consolare in caso di residenza all'estero.
Alla domanda deve essere allegata la certificazione comprovante i requisiti e non potranno più essere accettate autocertificazioni.
La richiesta è soggetta al pagamento di un contributo di € 250 (versamento da effettuarsi in Posta. Conto corrente dedicato n.809020 da intestare a “Ministero dell’Interno DLCI – cittadinanza”.)

Prefettura di Mantova - Ufficio cittadinanza
Mantova - via Teatro Vecchio, 21
Tel. 0376/355462 - 0376/355484 - 0376/287797- 0376/356730

Il decreto del Ministero dell'Interno con cui viene concessa la cittadinanza italiana è trasmesso dalla Prefettura all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del richiedente, e notificato all'interessato, il quale ha sei mesi di tempo dalla notifica per rendere il prescritto giuramento dinanzi all'ufficiale di stato civile del comune di residenza o, se residente all'estero, dinanzi all'autorità diplomatica-consolare.

b) Naturalizzazione ordinaria
Cos'è
La legge individua categorie di persone straniere che possono richiedere la concessione della cittadinanza italiana. A tali persone sono richiesti, inoltre, periodi di residenza legale sul territorio italiano di diversa durata. La residenza è legale quando lo straniero è in possesso di titolo di soggiorno valido ed è iscritto in anagrafe.

categorie anni di residenza richiesti
Straniero il cui padre o madre o un nonno siano stati cittadini per nascita 3 anni
Straniero nato nel territorio della Repubblica 3 anni
Straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano o
figlio legittimo maggiorenne di straniero naturalizzato
5 anni dall’adozione o dall’acquisto
della cittadinanza del genitore
naturalizzato italiano
Straniero cittadino dell’unione Europea 4 anni
Straniero extracomunitario 10 anni
Straniero che abbia reso eminenti servizi all’Italia
o se vi è un eccezionale interesse dello Stato
nessun termine
Apolide 5 anni
Straniero che ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato anche all’estero 5 anni di servizio
non si richiede residenza
Straniero affiliato da cittadino prima della L.184/1983 7 anni dopo l’affiliazione

Dove
La cittadinanza, in tale ipotesi, viene conferita, su richiesta dell'interessato, con Decreto del Presidente della Repubblica. L'efficacia del decreto è però subordinata alla prestazione del giuramento, dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza o davanti all'autorità diplomatico-consolare. L'interessato diventa cittadino italiano il giorno dopo aver prestato giuramento.

Come
L'interessato deve inoltrare domanda al Ministero dell'Interno.
La richiesta è soggetta al pagamento di un contributo di € 250 (versamento da effettuarsi in Posta. Conto corrente dedicato n.809020 da intestare a “Ministero dell’Interno DLCI – cittadinanza”.)
La domanda è redatta sugli appositi modelli in distribuzione presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (all'estero presso i Consolati), e presentata al Prefetto competente in relazione al luogo di residenza dell'interessato, oppure all'autorità consolare in caso di residenza all'estero.
Alla domanda deve essere allegata la certificazione comprovante i requisiti e non potranno più essere accettate autocertificazioni.

Il decreto del Presidente della Repubblica con cui viene concessa la cittadinanza italiana è comunicato dalla Prefettura all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del richiedente, e notificato al richiedente stesso, il quale ha sei mesi di tempo dalla notifica, per rendere il prescritto giuramento dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza o, se residente all'estero, dinanzi all'autorità diplomatica-consolare.

Link utili
Consulta ed invia on line la pratica di domanda cittadinanza
Ministero dell'Interno - Dipartimento per l'Immigrazione
Normativa