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Messaggio di avviso

Che cos’è
L’ accesso civico “generalizzato” è previsto dall’art. 5, comma 2, del decreto trasparenza D.lgs 33/2013 e consiste nel diritto di chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dall’ente ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione.

L’accesso civico può essere attivato nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico ed altri enti di diritto privato assimilati, delle Società in partecipazione pubblica.
Ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Limiti all’accesso civico generalizzato: vai all'articolo

Modalità di richiesta
L’   pdf Istanza di accesso civico generalizzato (215 KB) deve consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione di cui è richiesto l’accesso. Non può essere generica.
La richiesta deve essere formalizzata utilizzando l'apposito modulo ( pdf Richiesta di accesso civico semplice (320 KB) ) e può essere presentata, in alternativa:
• all’Ufficio che detiene i dati, i documenti e le informazioni
• all’Ufficio Relazioni con il pubblico (che provvederà ad inoltrarlo all’ufficio competente) - Servizi Demografici - URP Ufficio Relazioni con il Pubblico

Modalità di presentazione (alternative tra loro)
- online (vedi Modalità corretta di presentazione istanze online) ad uno dei seguenti indirizzi:
• Posta elettronica ordinaria: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
• dalla propria PEC all’indirizzo PEC del Comune: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

- direttamente agli sportelli di Servizi Demografici - URP Ufficio Relazioni con il Pubblico

Soggetti Controinteressati
Se l’ufficio individua soggetti controinteressati è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della richiesta di accesso civico generalizzato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica (a coloro che abbiano acconsentito a questa forma di comunicazione).

I soggetti controinteressati sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici dei seguenti interessi privati di cui all’art. 5-bis, c. 2 del decreto trasparenza:

  • a) protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
  • b) libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato ex art.15 Costituzione;
  • c) interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti
    commerciali.

Possono essere controinteressati anche le persone fisiche interne all’amministrazione comunale (ad es. componenti degli organi di indirizzo, dirigenti, P.O., dipendenti, componenti di altri organismi).

Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine,l’Amministrazione comunale provvede sulla richiesta di accesso, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati.

Tempi di risposta
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni (art. 5, c. 6, del d.lgs. n. 33/2013) dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tale termine è sospeso nel caso di comunicazione dell’istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).
L’Ente è tenuto a motivare l’eventuale rifiuto, differimento o limitazione all’accesso.

Tutela del diritto di accesso
Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto, oppure i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni.

Se l’accesso generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di 10 giorni dalla richiesta, con sospensione dei termini per l’adozione del provvedimento da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione, è possibile presentare ricorso al TAR o al Difensore Civico competente per territorio, anche dopo il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Entrambi si pronunciano entro 30 giorni.

Normative di riferimento:
• art. 5, comma 1, del decreto trasparenza D.Lgs 33/2013
• Manuale tecnico sul diritto di accesso civico - Anci