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Che cos’è
L’ accesso civico (o accesso civico “semplice”) consiste nell’accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione, previsto dall’art. 5, comma 1, del decreto trasparenza D.lgs n. 33/2013.

Chiunque può richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l’ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo ai sensi del decreto trasparenza.

Ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Modalità di richiesta
L’istanza di accesso deve consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione di cui è richiesto l’accesso. Non può essere generica.
La richiesta deve essere formalizzata utilizzando l'apposito da presentare ( pdf Richiesta di accesso civico semplice (320 KB) ) al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, per il tramite dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico. Può essere sottoscritta con firma digitale oppure a mano e trasmessa con copia del documento d’identità del firmatario.

Modalità di presentazione (alternative tra loro)
- online (vedi Modalità corretta di presentazione istanze online) ad uno dei seguenti indirizzi:
• Posta elettronica ordinaria: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 
• dalla propria PEC all’indirizzo PEC del Comune: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

- direttamente agli sportelli dell’Ufficio Relazioni con il pubblico

Tempi di risposta
L’ufficio competente provvederà a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.
L’Ente è tenuto a motivare l’eventuale rifiuto, differimento o limitazione all’accesso.

Tutela del diritto di accesso
Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni.

Entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione, è possibile presentare ricorso al TAR o al Difensore Civico competente per territorio, anche dopo il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Entrambi si pronunciano entro 30 giorni.

Normative di riferimento:
- art. 5, comma 1, del decreto trasparenza D.Lgs 33/2013
Manuale tecnico sul diritto di accesso civico - Anci