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Messaggio di avviso

Descrizione
I coniugi separati possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione senza che sia necessario l'intervento del giudice presentando una dichiarazione all'ufficiale di stato civile del Comune (Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 157, Codice civile).
È possibile recarsi nel Comune dove è stato celebrato il matrimonio o nel Comune dove è stato trascritto l’atto in quanto al momento dell’evento i coniugi erano lì residenti
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a coniugi tra i quali deve essere stata dichiarata la separazione ma non si deve essere arrivati al divorzio.
Se il provvedimento di separazione non è definitivo (c’è l’istanza in Tribunale, ma è stata ritirata, oppure se c’è il primo atto in Comune, ma non è stata data la conferma col secondo atto), il matrimonio resta valido e attivo e non c’è bisogno di riconciliarsi.

Come fare
Il procedimento ha inizio con la presentazione di apposito pdf modulo (164 KB) che consente all'ufficiale di stato civile di raccogliere tutta la documentazione necessaria.
  pdf Modulo di dichiarazione  (164 KB)
Il pdf modulo (164 KB) , sottoscritto da entrambi i coniugi, può essere presentato, in alternativa tra loro:

  • tramite pec all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. firmato digitalmente da entrambi oppure firmato a mano con allegate copie dei documenti d’identità validi per entrambi
  • tramite e-mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. seguendo le indicazioni del punto precedente
  • personalmente all'Ufficio Matrimoni di via Frattini 60 (2^ piano) – previo appuntamento (clicca qui per prenotare lo sportello Stato Civile)

L'Ufficiale dello stato civile, dopo aver ricevuto il modulo di cui sopra, verifica i requisiti e raccoglie l’eventuale documentazione necessaria. Successivamente viene fissato un appuntamento con entrambi i coniugi per la sottoscrizione dell’atto di riconciliazione.
La data di decorrenza della riconciliazione viene stabilita direttamente dai coniugi e indicata nel modulo di dichiarazione dati.

Moduli da compilare e documenti da allegare
Se il pdf modulo (164 KB)  non è sottoscritto digitalmente da entrambi gli sposi, è necessario allegare i rispettivi documenti d’identità.

Costi
Il servizio è gratuito.

Cosa si ottiene
Al termine del procedimento si ottiene la cessazione degli effetti civili della separazione.
Una volta formato l’atto, l’ufficiale di stato civile provvede all'annotazione della riconciliazione a margine dell'atto di matrimonio e ne da assicurazione ai coniugi.

Tempi e scadenze
Il tempo massimo di conclusione del procedimento è quello previsto dalle legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, cioè 30 giorni.