Si provvede a pubblicare le spese elettorali sostenute dai partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati, come previsto dalla legge n. 515/93 e come richiamato dall'art. 13, comma 6, lett. c), della legge n. 96/2012 e ss.mm.ii. che stabilisce la presentazione del consuntivo delle spese elettorali alla Corte dei Conti.
Si precisa che l'art. 12, comma 1, della legge n. 515/93 trova applicazione non solo nei confronti dei partiti e movimenti politici, vale a dire entità generalmente dotate di struttura ed organizzazione e presenti sul territorio, ma anche nei confronti di gruppi e liste di candidati, entità politiche prive di stabile organizzazione e di specifica struttura, costituiti in vista e per l'occasione dell'elezione di cui si tratta, tra le quale rientra anche il caso della presentazione di un unico candidato.
Si provvede a pubblicare la dichiarazione e/o il rendiconto delle spese elettorali sostenute dai candidati, sia eletti che non eletti, sia nel caso che abbiano sostenuto spese oppure non ne abbiano sostenute e non abbiano ricevuto alcun contributo, come previsto dalla legge n. 515/93 e come richiamato dall'art. 13 della legge n. 96/2012 e ss.mm.ii. che stabilisce la presentazione del consuntivo delle spese elettorali al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale della Lombardia presso la Corte d’Appello di Milano.
Rendiconti spese singoli candidati alla carica a Sindaco o Consigliere Comunale