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Accesso civico generalizzato ad atti e documenti non oggetto di obbligo di pubblicazione

Che cos’è
L’ accesso civico “generalizzato” è previsto dall’art. 5, comma 2, del decreto trasparenza D.lgs 33/2013 e consiste nel diritto di chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dall’ente ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione.

L’accesso civico può essere attivato nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico ed altri enti di diritto privato assimilati, delle Società in partecipazione pubblica.
Ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Limiti all’accesso civico generalizzato: vai all'articolo

Modalità di richiesta
L’   pdf Istanza di accesso civico generalizzato (215 KB) deve consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione di cui è richiesto l’accesso. Non può essere generica.
La richiesta deve essere formalizzata utilizzando l'apposito modulo ( pdf Richiesta di accesso civico semplice (320 KB) ) e può essere presentata, in alternativa:
• all’Ufficio che detiene i dati, i documenti e le informazioni
• all’Ufficio Relazioni con il pubblico (che provvederà ad inoltrarlo all’ufficio competente) - Servizi Demografici - URP Ufficio Relazioni con il Pubblico

Modalità di presentazione (alternative tra loro)
- online (vedi Modalità corretta di presentazione istanze online) ad uno dei seguenti indirizzi:
• Posta elettronica ordinaria: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
• dalla propria PEC all’indirizzo PEC del Comune: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

- direttamente agli sportelli di Servizi Demografici - URP Ufficio Relazioni con il Pubblico

Soggetti Controinteressati
Se l’ufficio individua soggetti controinteressati è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della richiesta di accesso civico generalizzato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica (a coloro che abbiano acconsentito a questa forma di comunicazione).

I soggetti controinteressati sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici dei seguenti interessi privati di cui all’art. 5-bis, c. 2 del decreto trasparenza:

  • a) protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
  • b) libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato ex art.15 Costituzione;
  • c) interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti
    commerciali.

Possono essere controinteressati anche le persone fisiche interne all’amministrazione comunale (ad es. componenti degli organi di indirizzo, dirigenti, P.O., dipendenti, componenti di altri organismi).

Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine,l’Amministrazione comunale provvede sulla richiesta di accesso, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati.

Tempi di risposta
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni (art. 5, c. 6, del d.lgs. n. 33/2013) dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tale termine è sospeso nel caso di comunicazione dell’istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).
L’Ente è tenuto a motivare l’eventuale rifiuto, differimento o limitazione all’accesso.

Tutela del diritto di accesso
Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto, oppure i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni.

Se l’accesso generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di 10 giorni dalla richiesta, con sospensione dei termini per l’adozione del provvedimento da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione, è possibile presentare ricorso al TAR o al Difensore Civico competente per territorio, anche dopo il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Entrambi si pronunciano entro 30 giorni.

Normative di riferimento:
• art. 5, comma 1, del decreto trasparenza D.Lgs 33/2013
• Manuale tecnico sul diritto di accesso civico - Anci

Accesso civico semplice per omessa o parziale pubblicazione

Per visionare gli atti pubblicati, consulta l’Albo pretorio online

Che cos’è
L’ accesso civico (o accesso civico “semplice”) consiste nell’accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione, previsto dall’art. 5, comma 1, del decreto trasparenza D.lgs n. 33/2013.

Chiunque può richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l’ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo ai sensi del decreto trasparenza.

Ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Modalità di richiesta
L’istanza di accesso deve consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione di cui è richiesto l’accesso. Non può essere generica.
La richiesta deve essere formalizzata utilizzando l'apposito da presentare ( pdf Richiesta di accesso civico semplice (320 KB) ) al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, per il tramite dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico. Può essere sottoscritta con firma digitale oppure a mano e trasmessa con copia del documento d’identità del firmatario.

Modalità di presentazione (alternative tra loro)
- online (vedi Modalità corretta di presentazione istanze online) ad uno dei seguenti indirizzi:
• Posta elettronica ordinaria: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 
• dalla propria PEC all’indirizzo PEC del Comune: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

- direttamente agli sportelli dell’Ufficio Relazioni con il pubblico

Tempi di risposta
L’ufficio competente provvederà a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.
L’Ente è tenuto a motivare l’eventuale rifiuto, differimento o limitazione all’accesso.

Tutela del diritto di accesso
Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni.

Entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione, è possibile presentare ricorso al TAR o al Difensore Civico competente per territorio, anche dopo il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Entrambi si pronunciano entro 30 giorni.

Normative di riferimento:
- art. 5, comma 1, del decreto trasparenza D.Lgs 33/2013
Manuale tecnico sul diritto di accesso civico - Anci

Diritto di accesso documentale

La legge 7 agosto 1990 n. 241, in attuazione dei principi costituzionali che disciplinano l'esercizio della funzione amministrativa (art. 97 costituzione) ha previsto istituti di diretta partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo al fine di assicurare la trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione nonche' l'imparzialità dell'azione della medesima.
Il diritto di accesso tuttavia  non è un generico ed illimitato diritto all'informazione, nè come una sorta di azione popolare diretta a consentire un controllo diffuso e generalizzato sull'Amministrazione pubblica. La legge infatti ne circoscrive l'ambito di esercizio, sia sotto il profilo soggettivo (riconoscendone la titolarità in diretta funzione di tutela delle situazioni giuridicamente tutelate), che sotto quello oggettivo (escludendone l'operatività per talune tipologie di atti).
L'accesso si esercita nei confronti di:

  • amministrazioni dello stato
  • aziende autonome
  • enti pubblici
  • enti locali
  • concessionari di pubblici servizi (limitatamente all'attività connessa alla concessione.

Atti soggetti al diritto di accesso:
Tutti i documenti amministrativi, ovvero "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque utilizzati ai fine della attività amministrativa.
Pertanto l'accesso può validamente esercitarsi su:

  • atti esistenti. Atti cioè "fisicamente" esistenti presso la P.A.
  • atti già formati o comunque utilizzati dalla P.A. ai fini della attività amministrativa. Il documento in quanto forma dell'atto può essere di qualsiasi tipo, sia formato dalla P.A., anche relativamente ad attività di diritto privato, che da privati, purche' utilizzato ai fini dell'attività amministrativa.
  • atti interni compresi gli atti endoprocedimentali (a procedimento concluso) con esclusione della corrispondenza personale).

Limiti al diritto di accesso.

  • Documenti coperti dal segreto di stato
  • Documenti la cui segretezza sia prevista da norme specifiche (es. atti coperti da segreto istruttorio)
  • Atti preparatori diretti alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione
  • Categorie di atti individuare dai regolamenti delle singole amministrazioni in relazione alla salvaguardia della sicurezza ed ordine pubblico, riservatezza di terzi ecc.

Come si esercita il diritto d’accesso
L'accesso può essere formale od informale.

L'accesso informale consente l'esercizio del diritto di accesso contestualmente all'istanza. Può essere espresso anche in forma verbale indicando esattamente gli estremi del documento che interessa. La richiesta sarà valutata immediatamente e, se accolta, si procede all'esibizione del documento.

L'accesso formale si esercita quando non sia possibile l'accoglimento immediato dell'istanza, ovvero quando sorgano dubbi su:

  • legittimità del richiedente
  • identità del richiedente
  • poteri rappresentativi del richiedente
  • sussistenza dell'interesse all'accesso

La richiesta di accesso dovrà essere formalizzata utilizzando l'apposito modulo che dovrà essere presentato:

  • all'ufficio che detiene l'atto
  • allo Sportello Unico Servizi

Per esercitare il diritto di accesso formale è necessario compilare l'apposita   pdf Richiesta di accesso agli atti (288 KB) che, se non consegnata personalmente, deve essere accompagnata da copia del documento di identità valido.
Ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006 l'Ufficio è tenuto a dare notizia della richiesta di accesso ai soggetti "controinteressati".
Sono soggetti controinteressati "tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza".
Tali soggetti hanno tempo 10 giorni per presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso. Pertanto, la predetta richiesta non potrà essere evasa se non dopo trascorsi i termini per l'opposizione.

ATTENZIONE: Non è possibile utilizzare il medesimo modulo per richiedere procedimenti diversi tra loro (es interventi edilizi in vie diverse anche se il richiedente è il medesimo)

Dove rivolgersi
Servizi Demografici - URP Ufficio Relazioni con il Pubblico

Termini del procedimento
Il termine entro il quale l'amministrazione deve rispondere è di giorni 30.
La richiesta potrà essere:

  • accolta
  • negata (con motivazione)
  • differita (diniego temporaneo motivato)

Trascorso il termine di 30 dalla richiesta, questa si intende respinta.

Atti pubblici (delibere, bandi ecc.)
Non è richiesta alcuna formalità. Presentandosi allo Sportello Unico Servizi si potranno richiedere e ricevere i documenti.

Tutela del diritto di accesso
Se entro 30 giorni la P.A. non si pronuncia sull’istanza di accesso, la richiesta si intende respinta.
Contro il diniego o il differimento dell’accesso, il richiedente può presentare ricorso giurisdizionale ma anche amministrativo al difensore civico (per gli atti degli enti territoriali) o alla Commissione nazionale per l’accesso (per gli atti delle amministrazioni statali
Il ricorso alla Commissione per l'accesso da parte dell'interessato avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso, ed il ricorso del controinteressato avverso le determinazioni che consentono l'accesso, sono trasmessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Il ricorso può essere trasmesso anche a mezzo fax o per via telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.
Il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con le modalità di cui all'articolo 3, è presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione i controinteressati possono presentare alla Commissione le loro controdeduzioni. 

Costi
Con DGC n. 254 del 07/11/2023 è stato fissato un rimborso pari a 50 euro per esercitare il diritto di accesso alle pratiche edilizie depositate presso l'Archivio Comunale. 

Note:
Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nel caso di silenzio rifiuto il cittadino, nei trenta giorni successivi, può ricorrere al T.A.R. La decisione del T.A.R. è appellabile al consiglio di Stato.

Normativa
• LEGGE 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni
• Decreto del presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.
•  pdf Regolamento comunale (90 KB)

Limiti accesso civico generalizzato

Eccezioni assolute all’accesso generalizzato

 1. Il diritto di accesso generalizzato è escluso:
1.1.) nei casi di segreto di Stato (cfr. art. 39, legge n. 124/2007) e nei casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti (tra cui la disciplina sugli atti dello stato civile, la disciplina sulle informazioni contenute nelle anagrafi della
popolazione, gli Archivi di Stato), inclusi quelli di cui all’art. 24, c. 1, legge n. 241/1990. Ai sensi di quest’ultima norma il diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge;
b) nei procedimenti tributari locali, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell’attività dell’Ente diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la
formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
1.2.) nei casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge tra cui:
- il segreto militare (R.D. n.161/1941);
- il segreto statistico (D.Lgs 322/1989);
- il segreto bancario (D.Lgs. 385/1993);
- il segreto scientifico e il segreto industriale (art. 623 c.p.);
- il segreto istruttorio (art.329 c.p.p.);
- il segreto sul contenuto della corrispondenza (art.616 c.p.);
- i divieti di divulgazione connessi al segreto d'ufficio (art.15, D.P.R. 3/1957)
- i dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l’esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (art. 22, comma 8, del Codice; art. 7-bis, c. 6, D.Lgs.. n. 33/2013);
- i dati idonei a rivelare la vita sessuale (art. 7-bis, c. 6, D.Lgs.. n. 33/2013);
- i dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (divieto previsto dall’art. 26, comma 4, D.Lgs. n. 33/2013).
2. Tale categoria di eccezioni all’accesso generalizzato è prevista dalla legge ed ha carattere tassativo. In presenza di tali eccezioni il Comune è tenuto a rifiutare l’accesso trattandosi di eccezioni poste da una norma di rango primario, sulla base di una valutazione preventiva e generale, a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali e prioritari rispetto a quello del diritto alla conoscenza diffusa.
3. Nella valutazione dell’istanza di accesso, il Comune deve verificare che la richiesta non riguardi atti, documenti o informazioni sottratte alla possibilità di ostensione in quanto ricadenti in una delle fattispecie indicate al primo comma.
4. Per la definizione delle esclusioni all’accesso generalizzato di cui al presente articolo, si rinvia alle Linee guida recanti indicazioni operative adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 5-bis del decreto trasparenza, che si intendono qui integralmente richiamate.

Eccezioni relative all’accesso generalizzato

1. I limiti all’accesso generalizzato sono posti dal legislatore a tutela di interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico che il Comune deve necessariamente valutare con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l’interesse pubblico alla divulgazione generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall’ordinamento.
2. L’accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti:
a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico. In particolare sono sottratti all’accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i verbali e le informative riguardanti attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico, nonché i dati, i documenti e gli atti prodromici all’adozione di provvedimenti rivolti a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità e la sicurezza pubblica;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari. In particolare sono sottratti all’accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, gli atti, i documenti e le informazioni concernenti le attività connesse con la pianificazione, l’impiego e l’addestramento delle forze di polizia;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento. In particolare, sono sottratti all’accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto:
- gli atti, i documenti e le informazioni concernenti azioni di responsabilità di natura civile, penale e contabile, rapporti e denunce trasmesse dall’Autorità giudiziaria e comunque atti riguardanti controversie pendenti, nonché i certificati penali;
- i rapporti con la Procura della Repubblica e con la Procura regionale della Corte dei Conti e richieste o relazioni di dette Procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si manifesta la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili o penali;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive preordinate ad acquisire elementi conoscitivi necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell’Ente. In particolare sono sottratti all’accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto:
- gli atti, i documenti e le informazioni concernenti segnalazioni, atti o esposti di privati, di organizzazioni sindacali e di categoria o altre associazioni fino a quando non sia conclusa la relativa fase istruttoria o gli atti conclusivi del procedimento abbiano assunto carattere di definitività,, qualora non sia possibile soddisfare prima l’istanza di accesso senza impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa o compromettere la decisione finale;
- le notizie sulla programmazione dell'attività di vigilanza, sulle modalità ed i tempi del suo svolgimento, le indagini sull'attività degli uffici, dei singoli dipendenti o sull'attività di enti pubblici o privati su cui l'ente esercita forme di vigilanza;
- verbali ed atti istruttori relativi alle commissioni di indagine il cui atto istitutivo preveda la segretezza dei lavori;
- verbali ed atti istruttori relativi ad ispezioni, verifiche ed accertamenti amministrativi condotti su attività e soggetti privati nell’ambito delle attribuzioni d’ufficio;
- pareri legali redatti dagli uffici comunali, nonché quelli di professionisti esterni acquisiti, in relazione a liti in atto o potenziali, atti difensivi e relativa corrispondenza.
3. L’accesso generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia, fatto salvo quanto previsto dal precedente art.9. In particolare, sono sottratti all’accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, documenti ed informazioni:
- documenti di natura sanitaria e medica ed ogni altra documentazione riportante notizie di salute o di malattia relative a singole persone, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici;
- relazioni dei Servizi Sociali ed Assistenziali in ordine a situazioni sociali, personali, familiari di persone assistite, fornite dall’Autorità giudiziaria e tutelare o ad altri organismi pubblici per motivi specificatamente previsti da norme di legge;
- la comunicazione di dati sensibili e giudiziari o di dati personali di minorenni, ex D.Lgs. n. 193/2003;
- notizie e documenti relativi alla vita privata e familiare, al domicilio ed alla corrispondenza delle persone fisiche, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza. In particolare sono sottratti all’accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, documenti ed informazioni:
- gli atti presentati da un privato, a richiesta del Comune, entrati a far parte del procedimento e che integrino interessi strettamente personali, sia tecnici, sia di tutela dell’integrità fisica e psichica, sia finanziari, per i quali lo stesso privato chiede che siano riservati e quindi preclusi all’accesso;
- gli atti di ordinaria comunicazione tra enti diversi e tra questi ed i terzi, non utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, che abbiano un carattere confidenziale e privato;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali
4. Il Comune è tenuta a verificare e valutare, una volta accertata l’assenza di eccezioni assolute, se l’ostensione degli atti possa determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati dal legislatore; deve necessariamente sussistere un preciso nesso di causalità tra l’accesso ed il pregiudizio. Il pregiudizio concreto va valutato rispetto al momento ed al contesto in cui l’informazione viene resa accessibile.
5. I limiti all’accesso generalizzato per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi precedenti si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato.
6. L’accesso generalizzato non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi precedenti, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
7. Qualora i limiti di cui ai commi precedenti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto deve essere consentito l’accesso parziale utilizzando, se del caso, la tecnica dell’oscuramento di alcuni dati; ciò in virtù del principio di proporzionalità che esige che le deroghe non eccedano quanto è adeguato e richiesto per il raggiungimento dello scopo perseguito.