La legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di Bilancio 2020) ha abrogato, dal 1°gennaio 2020, la TASI (tributo per i servizi indivisibili) ed ha riscritto le norme relative all'IMU (Imposta municipale propria). Il presupposto dell'IMU (il possesso di immobili) e gli oggetti dell'imposizione sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto agli anni precedenti ma sono state introdotte importanti precisazioni.
- Non è assoggettata a IMU l'abitazione principale (ad eccezione delle abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e le sue pertinenze (di categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate);
- I soggetti passivi dell'IMU sono i possessori di immobili, ossia il proprietario, il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- E' soggetto passivo dell'IMU il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
- Ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta rimangono inalterati, rispetto agli anni precedenti, i moltiplicatori da applicare alle rendite catastali, rivalutate del 5%;
- Sono assoggettati ad IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- Sono assoggettati ad IMU, fino all'anno 2021, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti "beni merce");
- Sono esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, comprese le società agricole;
- La rata di acconto IMU 2020 deve essere calcolata sulla base dei mesi di possesso del primo semestre 2020, applicando l'aliquota derivante dalla somma dell'aliquota IMU e dell'aliquota TASI deliberate, per ciascuna tipologia di immobile, per l'anno 2019;
- Il versamento della rata a saldo dell'IMU dovuta per l'intero anno (con scadenza 16 dicembre 2020) è eseguita, a conguaglio, sulla base delle aliquote deliberate dal Comune per l'anno 2020.