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Messaggio di avviso

Le norme in materia di IMU per l'anno 2021, sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto al 2020. La legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di Bilancio 2020) aveva infatti abrogato, dal 1°gennaio 2020, la TASI (tributo per i servizi indivisibili) ed aveva riscritto le norme relative all'IMU (Imposta municipale propria). Confermati il presupposto dell'IMU (il possesso di immobili) e gli oggetti dell'imposizione, con alcune importanti precisazioni.

  • Non è assoggettata a IMU l'abitazione principale (ad eccezione delle abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e le sue pertinenze (di categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate);
  • I soggetti passivi dell'IMU sono i possessori di immobili, ossia il proprietario, il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
  • E' soggetto passivo dell'IMU il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
  • Ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta rimangono inalterati, rispetto agli anni precedenti, i moltiplicatori da applicare alle rendite catastali, rivalutate del 5%;
  • Sono assoggettati ad IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • Sono assoggettati ad IMU, fino all'anno 2021, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti "beni merce");
  • Sono esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, comprese le società agricole;
  • Confermata la riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni (e loro pertinenze, nei limiti di un C/6, un C/2 e un C7/) concesse in comodato dal proprietario a parenti in linea retta di primo gradoIl beneficio si applica a condizione che: l'unità immobiliare non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il contratto di comodato (che può essere scritto o verbale) sia registrato; il comodatario utilizzi l'alloggio come abitazione principale; il comodante sia residente nel medesimo Comune in cui è ubicato l'alloggio concesso in comodato; il comodante non possieda, oltre all'immobile concesso in comodato, altre unità immobiliari ad uso abitativo in Italia oppure possieda, oltre all'immobile concesso in comodato, solamente l'abitazione principale (ma di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9) nel medesimo Comune in cui è ubicato l'alloggio concesso in comodato. Ai comodati per i quali vale tale beneficio è possibile applicare anche l'aliquota agevolata deliberata dal Comune ai fini del calcolo dell'IMU.
  • Confermata la riduzione al 75% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato. All'immobile per il quale vale tale beneficio è possibile applicare anche l'aliquota agevolata deliberata dal Comune ai fini del calcolo dell'IMU.
  • La rata di acconto IMU 2021 (con scadenza il 16 giugno 2021) deve essere calcolata sulla base dei mesi di possesso del primo semestre 2021, applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;
  • Il versamento della rata di saldo IMU 2021(con scadenza 16 dicembre 2021) è eseguita, a conguaglio, sulla base delle aliquote deliberate dal Comune per l'anno in corso.
  • A tal fine si ricorda che il Comune di Mantova ha mantenuto invariate per l'anno 2021 le aliquote deliberate per il 2020. (Per le aliquote IMU 2021 si veda il prospetto riepilogativo scaricabile dal link in fondo alla presente pagina).

pdf Aliquote IMU 2020 vigenti anche nel 2021 (511 KB)

Da questa pagina si può accedere direttamente al  Calcolo IMU 2021