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Messaggio di avviso

Le norme in materia di IMU per l'anno 2023, sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto alle annulità precedenti. La legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di Bilancio 2020) aveva infatti abrogato, dal 1°gennaio 2020, la TASI (tributo per i servizi indivisibili) ed aveva riscritto le norme relative all'IMU (Imposta municipale propria). Confermati il presupposto dell'IMU (il possesso di immobili) e gli oggetti dell'imposizione, con alcune importanti precisazioni.

  • Non è assoggettata a IMU l'abitazione principale (ad eccezione delle abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e le sue pertinenze (di categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate);
  • I soggetti passivi dell'IMU sono i possessori di immobili, ossia il proprietario, il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
  • E' soggetto passivo dell'IMU il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
  • Ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta rimangono inalterati, rispetto agli anni precedenti, i moltiplicatori da applicare alle rendite catastali, rivalutate del 5%;
  • Sono assoggettati ad IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • Dall'anno 2022 non sono assoggettati ad IMU, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti "beni merce");
  • Sono esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, comprese le società agricole;
  • Confermata la riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni (e loro pertinenze, nei limiti di un C/6, un C/2 e un C7/) concesse in comodato dal proprietario a parenti in linea retta di primo grado. Il beneficio si applica a condizione che: l'unità immobiliare non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il contratto di comodato (che può essere scritto o verbale) sia registrato; il comodatario utilizzi l'alloggio come abitazione principale; il comodante sia residente nel medesimo Comune in cui è ubicato l'alloggio concesso in comodato; il comodante non possieda, oltre all'immobile concesso in comodato, altre unità immobiliari ad uso abitativo in Italia oppure possieda, oltre all'immobile concesso in comodato, solamente l'abitazione principale (ma di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9) nel medesimo Comune in cui è ubicato l'alloggio concesso in comodato. Ai comodati per i quali vale tale beneficio è possibile applicare anche l'aliquota agevolata deliberata dal Comune ai fini del calcolo dell'IMU.
  • Confermata la riduzione al 75% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato. All'immobile per il quale vale tale beneficio è possibile applicare anche l'aliquota agevolata deliberata dal Comune ai fini del calcolo dell'IMU.
  • La rata di acconto IMU 2023 (con scadenza il 16 giugno 2023) deve essere calcolata sulla base dei mesi di possesso del primo semestre 2023, applicando l'aliquota e la detrazione dell'anno precedente.
  • Il versamento della rata di saldo IMU 2023 (con scadenza 18 dicembre 2023) è eseguita, a conguaglio, sulla base delle aliquote vigenti per l'anno in corso. Il Comune di Mantova, con D.C.C. n. 76 del 21.12.2021, ha deliberato le aliquote per l'anno 2022, che sono state mantenute invariate per l'anno 2023 (Per le aliquote IMU vigenti nel 2023 si veda il prospetto riepilogativo scaricabile dal link in fondo alla presente pagina).

pdf Aliquote IMU 2022 -2023 (166 KB)

Da questa pagina si può accedere direttamente al Calcolo IMU