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Multe e Ricorsi

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Multe, riduzioni per chi paga subito

preavviso 1Dopo la pubblicazione del "decreto del fare", il Codice della Strada prevede la possibilità di una riduzione del 30% sull'importo della multa se il pagamento avviene entro 5 giorni.

 La Polizia Locale del Comune di Mantova ha messo a punto le modalità che consentono ai cittadini, a cui è stata contestata una violazione al codice della strada, di beneficiare delle novità introdotte dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 – legge di conversione del D.L. 21 giugno 213 n. 69 (cosiddetto "decreto del fare") .
Con tale norma è stato, infatti, modificato l'art. 202 del Codice della Strada prevedendo la possibilità, per il trasgressore, dal 21.08.2013, di beneficiare, per alcune violazioni, di una riduzione del 30% sull'importo dovuto.

Per beneficiare di tale riduzione è necessario:

 - che il pagamento avvenga entro 5 giorni - (e non nei sessanta giorni) - dalla data di contestazione o notificazione del verbale;
 - che per la violazione contestata non sia prevista, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida (con relativo ritiro del documento) o la sanzione della confisca del veicolo.

La possibilità di pagare entro 5 giorni l'importo della sanzione comminata decurtato del 30% sarà indicato espressamente dall'agente accertatore sullo stesso verbale consegnato sulla strada al momento della contestazione, oppure sarà indicato sul verbale notificato all'intestatario del veicolo.

Si riportano, di seguito, alcuni esempi:

* L'accesso non autorizzato in zona a traffico limitato accertato dalla telecamere dei varchi elettronici comporta una sanzione di euro 80,00 se pagata entro 60 giorni dalla contestazione/notificazione. Tuttavia, se pagata entro 5 giorni sempre dalla data di contestazione/notificazione, la sanzione si riduce a euro 56,00;

* superare il limite di velocità di oltre 40 km/h (che comporta la sospensione della patente di guida), ovvero per aver guidato un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione (che prevede la sanzione accessoria della confisca del veicolo), l'agente accertatore annoterà espressamente sul verbale la NON possibilità di applicazione della riduzione del 30/%.

Anche per le violazioni accertate con il preavviso di accertamento (il classico bigliettino rosa lasciato sotto il tergicristallo del veicolo dal personale della Polizia Locale o dagli ausiliari del traffico dipendenti della società ASTER) il pagamento decurtato del 30% è ammesso nei termini e con le modalità indicate sulle stesso preavviso, con il vantaggio, per il trasgressore, di risparmiare le spese di accertamento e di notificazione. Ad esempio, la sosta in una strada dove vige il cartello di divieto di sosta è sanzionata con il pagamento di euro 41,00. Se il trasgressore paga entro i termini indicati sul preavviso la somma viene decurtata del 30% e quindi pagherà euro 28,70.

Si precisa che la riduzione non si applica per le violazioni diverse da quelle previste dal Codice della Strada, né alle eventuali spese di accertamento e di notificazione, per le quali non è prevista alcuna riduzione.

Sotto vengono indicate alcune violazioni alle norme del Codice della Strada a cui si applica la riduzione del 30%.

Esempio di violazioni più ricorrenti

Sanzione minima
(in euro)

Sanzione con riduzione del 30% (in euro) 

Accesso abusivo in Zona a Traffico Limitato

80,00

56,00

Divieto di sosta

41,00

28,70

Sosta con autovettura sul marciapiede o sull’attraversamento pedonale

84,00

58,80

Non indossare le cinture di sicurezza

80,00

56,00

Utilizzo del telefono durante la guida di veicoli

160,00

112,00

Rateazione delle multe

Il Codice della Strada, all’art. 202bis prevede la possibilità di rateizzazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, accertate con un medesimo verbale, di importo superiore a 200 euro per le persone che versino in condizioni economiche disagiate. Per maggiori informazioni sui requisiti soggettivi ed oggettivi per poter beneficiare della rateizzazione delle sanzioni nonchè le modalità e i termini per l’ottimento delle stesse si rimanda alle prescrizioni contenute nell’articolo 202bis del Codice della Strada (Dlgs 30 aprile 1992, n. 285) e della Circolare 6535 del 22 aprile 2011 di seguito riportate.

E’ possibile scaricare anche il modulo di richiesta e chiedere informazioni all’ufficio verbali del Comando della Polizia Locale di Mantova.

folder Rateazione delle multe

 

Ricorso al giudice di pace

ricorso giudice paceA seguito dell'emanazione della Legge 122/2010 riguardante la manovra economica, dal 31 luglio 2010 vengono modificati gli importi per far ricorso al Giudice di Pace.

Infatti l'art. 48 bis della legge sopra menzionata, porta il contributo unificato da 30 euro a 33 euro per le sanzioni fino a 1.100 euro, da 70 euro a 77 euro per le sanzioni oltre 1.100 euro fino a 5.200 euro e da 170 a 187 euro per le sanzioni di valore indeterminabile di competenza esclusiva del Giudice di Pace. A questi importi va aggiunta la marca da bollo di 8 euro per i diritti di cancelleria.

 

Sanzione amministrativa (multa): cos'è, come si paga, come si fa ricorso

Il verbale di accertamento di una violazione (chiamato comunemente "multa") è redatto quando si accerta una violazione ad una norma di legge o regolamentare e viene contestata sul posto alla persona che ha commesso la violazione; qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata viene notificata successivamente presso il domicilio e/o la sede legale del trasgressore e del proprietario del veicolo.

 Il verbale di accertamento di una violazione (chiamato comunemente "multa") è redatto quando si accerta una violazione ad una norma di legge o regolamentare e viene contestata sul posto alla persona che ha commesso la violazione; qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata viene notificata successivamente presso il domicilio e/o la sede legale del trasgressore e del proprietario del veicolo.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SANZIONI RELATIVE AL CODICE DELLA STRADA.

Accertarsi che il Comune a cui dovrà essere trasmesso il pagamento della multa sia quello di Mantova

Entro e non oltre cinque giorni successivi alla contestazione o notificazione del verbale è ammesso il pagamento nella misura ridotta del 30% rispetto al minimo edittale.

Dal sesto al sessantesimo giorno successivo alla contestazione o alla notificazione del verbale è ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria nella misura del minimo edittale.

Nel caso del preavviso posto sul parabrezza del veicolo, l'importo del pagamento in misura ridotta retroriportato va versato, nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di accertamento

inserire come causale: numero del Verbale, la targa del veicolo sanzionato, la data di accertamento della violazione, e le generalità dell'intestatario del verbale (ad esempio: verbale numero 001T/2012/P AA111BB del 10.01.2012 –- Mario Rossi).

La somma indicata versata in misura inferiore od oltre il prescritto termine dei 5 giorni per il pagamento in misura ridotta del 30% rispetto al minimo edittale e di 60 giorni rispetto al minimo edittale dalla data di notifica sarà tenuta in acconto fino all'iscrizione a ruolo

IL PAGAMENTO POTRÀ ESSERE EFFETTUATO:

• utilizzando bollettino allegato al preavviso di accertamento o al verbale di contestazione su C.c.p. 1039300338 intestato a COMUNE DI MANTOVA RISCOSS. CONTRAVVENZ. CODICE DELLA STRADA SERV. TES.;

• tramite bonifico bancario/homebanching cod. IBAN IT16V07601 11500 001039300338 intestato a COMUNE DI MANTOVA RISCOSS. CONTRAVVENZ. CODICE DELLA STRADA SERV. TES. Riportanto nella causale il numero e data del verbale, la targa del veicolo, verificando inoltre che l’accredito sul conto del Comune di Mantova abbia valuta entro il 7° giorno (per usufruire dello sconto del 30%) o entro il 62° giorno dalla data di notificazione del verbale (art. 23 D.lgs 27/01/2010 n. 11)

 • ON LINE: per le sole violazioni Postalizzate, avendo a portata di mano l'atto consegnato dall' ufficio postale, o mediante notifica con posta certificata (PEC), tramite Carta di Credito accedendo al servizio al link: http://multeonline.comune.mantova.it/ content external link

Per le infrazioni per le quali è prevista la decurtazione punti sulla patente dell'autore della violazione, ai sensi dell'articolo 126 bis Codice della Strada, il proprietario del veicolo, è tenuto a fornire, all'organo di Polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente che ha commesso l'infrazione.


Il proprietario che non comunica questi dati deve pagare un'ulteriore sanzione pecuniaria amministrativa pari a 286,00 euro.

MODALITÀ DI RICORSO

Entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta (se consentito), l'interessato può proporre ricorso al Prefetto di Mantova. Il ricorso può essere presentato o inviato a mezzo di lettera raccomandata con a.r. ,al Comune di Mantova - Settore Polizia Locale oppure direttamente al Prefetto di Mantova.
Il Prefetto, se riterrà fondato l'accertamento, emetterà ordinanza ingiungendo il pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo edittale previsto per ogni singola violazione (artt. 203 e 204 del C.d.S.).
In alternativa, entro il termine di 30 (trenta) giorni, o 60 (sessanta) se il ricorrente risiede all’estero, dalla data di contestazione o notificazione, l'interessato può presentare ricorso al Giudice di Pace di Mantova, depositandolo presso la cancelleria dello stesso Giudice, ovvero spedendolo al medesimo, mezzo lettera raccomandata con a.r., tenuto conto delle modalità previste dall'art. 212 lett. b della L. 191/2009. Il ricorso al Giudice di Pace è soggetto al pagamento anticipato del “contributo unificato” e delle “spese forfetizzate” secondo gli importi fissati dagli artt. 13 e 30 del D.P.R. n. 115/2002.
Qualora entro il predetto termine non sia stato presentato ricorso e non sia avvenuto il pagamento il verbale costituirà titolo esecutivo per la riscossione coatta della somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale e per le spese di procedimento ai sensi dell’art. 206 del D.L.vo 30/04/92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

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