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Messaggio di avviso

Il verbale di accertamento di una violazione (chiamato comunemente "multa") è redatto quando si accerta una violazione ad una norma di legge o regolamentare e viene contestata sul posto alla persona che ha commesso la violazione; qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata viene notificata successivamente presso il domicilio e/o la sede legale del trasgressore e del proprietario del veicolo.

 Il verbale di accertamento di una violazione (chiamato comunemente "multa") è redatto quando si accerta una violazione ad una norma di legge o regolamentare e viene contestata sul posto alla persona che ha commesso la violazione; qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata viene notificata successivamente presso il domicilio e/o la sede legale del trasgressore e del proprietario del veicolo.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SANZIONI RELATIVE AL CODICE DELLA STRADA.

Accertarsi che il Comune a cui dovrà essere trasmesso il pagamento della multa sia quello di Mantova

Entro e non oltre cinque giorni successivi alla contestazione o notificazione del verbale è ammesso il pagamento nella misura ridotta del 30% rispetto al minimo edittale.

Dal sesto al sessantesimo giorno successivo alla contestazione o alla notificazione del verbale è ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria nella misura del minimo edittale.

Nel caso del preavviso posto sul parabrezza del veicolo, l'importo del pagamento in misura ridotta retroriportato va versato, nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di accertamento

inserire come causale: numero del Verbale, la targa del veicolo sanzionato, la data di accertamento della violazione, e le generalità dell'intestatario del verbale (ad esempio: verbale numero 001T/2012/P AA111BB del 10.01.2012 –- Mario Rossi).

La somma indicata versata in misura inferiore od oltre il prescritto termine dei 5 giorni per il pagamento in misura ridotta del 30% rispetto al minimo edittale e di 60 giorni rispetto al minimo edittale dalla data di notifica sarà tenuta in acconto fino all'iscrizione a ruolo

IL PAGAMENTO POTRÀ ESSERE EFFETTUATO:

• utilizzando bollettino allegato al preavviso di accertamento o al verbale di contestazione su C.c.p. 1039300338 intestato a COMUNE DI MANTOVA RISCOSS. CONTRAVVENZ. CODICE DELLA STRADA SERV. TES.;

• tramite bonifico bancario/homebanching cod. IBAN IT16V07601 11500 001039300338 intestato a COMUNE DI MANTOVA RISCOSS. CONTRAVVENZ. CODICE DELLA STRADA SERV. TES. Riportanto nella causale il numero e data del verbale, la targa del veicolo, verificando inoltre che l’accredito sul conto del Comune di Mantova abbia valuta entro il 7° giorno (per usufruire dello sconto del 30%) o entro il 62° giorno dalla data di notificazione del verbale (art. 23 D.lgs 27/01/2010 n. 11)

 • ON LINE: per le sole violazioni Postalizzate, avendo a portata di mano l'atto consegnato dall' ufficio postale, o mediante notifica con posta certificata (PEC), tramite Carta di Credito accedendo al servizio al link: http://multeonline.comune.mantova.it/ content external link

Per le infrazioni per le quali è prevista la decurtazione punti sulla patente dell'autore della violazione, ai sensi dell'articolo 126 bis Codice della Strada, il proprietario del veicolo, è tenuto a fornire, all'organo di Polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente che ha commesso l'infrazione.


Il proprietario che non comunica questi dati deve pagare un'ulteriore sanzione pecuniaria amministrativa pari a 286,00 euro.

MODALITÀ DI RICORSO

Entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta (se consentito), l'interessato può proporre ricorso al Prefetto di Mantova. Il ricorso può essere presentato o inviato a mezzo di lettera raccomandata con a.r. ,al Comune di Mantova - Settore Polizia Locale oppure direttamente al Prefetto di Mantova.
Il Prefetto, se riterrà fondato l'accertamento, emetterà ordinanza ingiungendo il pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo edittale previsto per ogni singola violazione (artt. 203 e 204 del C.d.S.).
In alternativa, entro il termine di 30 (trenta) giorni, o 60 (sessanta) se il ricorrente risiede all’estero, dalla data di contestazione o notificazione, l'interessato può presentare ricorso al Giudice di Pace di Mantova, depositandolo presso la cancelleria dello stesso Giudice, ovvero spedendolo al medesimo, mezzo lettera raccomandata con a.r., tenuto conto delle modalità previste dall'art. 212 lett. b della L. 191/2009. Il ricorso al Giudice di Pace è soggetto al pagamento anticipato del “contributo unificato” e delle “spese forfetizzate” secondo gli importi fissati dagli artt. 13 e 30 del D.P.R. n. 115/2002.
Qualora entro il predetto termine non sia stato presentato ricorso e non sia avvenuto il pagamento il verbale costituirà titolo esecutivo per la riscossione coatta della somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale e per le spese di procedimento ai sensi dell’art. 206 del D.L.vo 30/04/92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.