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Messaggio di avviso

Sono attestazioni che riguardano situazioni e dati “pregressi” (cioè non riferiti al periodo attuale), conservati negli archivi anagrafici del Comune.
Possono essere certificati:

  • STATO DI FAMIGLIA ORIGINARIO ( riferito alla composizione della famiglia anagrafica alla data di istituzione dello stato di famiglia)
  • STATO DI FAMIGLIA STORICO AD UNA DETERMINATA DATA ( riferito alla composizione della famiglia anagrafica alla data indicata dal richiedente)
  • STATO DI FAMIGLIA STORICO RIFERITO AD UN DETERMINATO PERIODO DI TEMPO ( riferito alla composizione della famiglia anagrafica e ai movimenti in essa intervenuti nel periodo indicato dal richiedente)
  • CERTIFICATO DI RESIDENZA STORICO ( riporta tutti i cambi di indirizzo relativi alla residenza nel Comune dalla data di prima iscrizione fino alla data della domanda)
  • CERTIFICATO DI EMIGRAZIONE (riporta la data e il luogo di emigrazione da Mantova)

Per la richiesta del certificato di stato di famiglia originario o storico si ritiene di dover evidenziare quanto segue:

  • Il certificato anagrafico NON contiene, l'indicazione dei gradi di parentela, così come previsto dalle Circolari del Ministero dell’Interno n. 11/1996 e n. 3/1997.
  • La funzione del certificato anagrafico storico non è quella di dar conto di un albero genealogico idoneo a dimostrare relazioni parentali (e/o eventuali eredi) ma solo di chi si trovava dimorante abitualmente in un determinato posto (indirizzo) in un certo momento: attuale (all’atto del rilascio del certificato) o nel passato (in una certa data).

In questo senso si è espresso il Ministero dell’Interno (quesito del 02/12/2003) affermando che il certificato di famiglia storico è unicamente ancorato all'abitazione ed alle persone che in essa hanno convissuto e convivono, indipendentemente dai vincoli di parentela. Esso non può perciò dare certezza circa le relazioni di parentela intercorrenti tra persone coabitanti e, oltretutto, nulla dice circa l'esistenza di eventuali altri vincoli tra persone ed altre non coabitanti, essendo la funzione dell'anagrafe essenzialmente quella di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti nel territorio comunale.

Ogni richiesta deve essere motivata al fine dimostrare un interesse finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti

•  Non si tratta di attestazioni relative agli eredi. A tal proposito si riporta il parere del Ministero dell’Interno del 20.10.2006: “l’Ufficiale d’anagrafe, a mente dell’art. 33, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, rilascia, a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, il certificato di residenza e lo stato di famiglia. A norma del successivo comma del medesimo articolo, inoltre, può certificare o attestare “d’ordine del Sindaco”, pur con limitazioni, ogni altra posizione desumibile da atti anagrafici. Pertanto, la certificazione concernente i successibili per legge NON risulta contemplata.”

Cosa occorre:
Apposita istanza redatta sul   pdf modulo AN56 (766 KB)

Dove richiederli:
1. Personalmente presso l' Ufficio Relazioni con il Pubblico con proprio documento d’identità
2. Telematicamente inviano il pdf modulo AN56 (766 KB) per mezzo di posta elettronica ad uno dei seguenti indirizzi:
    •  Posta ordinaria Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 
    •  PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 
(vedi corrette modalità di trasmissione richieste online)

ATTENZIONE: Per le istanze inviate online, relative a certificati soggetti a marca da bollo, dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuto pagamento dei relativi 16,00 euro. Il pagamento deve essere effettuato Online tramite la piattaforma PagoPA.
pdf Leggi istruzioni per il pagamento (208 KB) .  

Chi
Chiunque sia titolare di un interesse giuridicamente tutelato all’accesso a tali informazioni (art. 35 DPR 223/1989 – art. 22 comma 1 lettera b legge 241/1990). Nell’istanza da presentare agli uffici dovrà essere dichiarato tale interesse, in assenza del quale la richiesta verrà considerata inammissibile.

Termini del procedimento (L. 241/1990)
•  Per situazioni e dati antecedenti al 15 maggio 2017: 30 giorni
•  Per situazioni e dati successivi al 16 maggio 2017: 15 giorni

Validità
I certificati storici hanno validità illimitata in quanto riferiti a situazioni non più attuali né modificabili..
Sono validi e utilizzabili solo nei rapporti con i privati.

Costi
I certificati sono TUTTI soggetti al pagamento dell’imposta di bollo per euro 16,00, salvo i casi di esenzione previsti dal DPR 642/1972 Tabella B e successive modificazioni ed integrazioni, nonché da leggi speciali (ad esempio divorzio). Il motivo di esenzione dichiarato dal richiedente verrà inserito sul certificato emesso.
Trattandosi inoltre di certificati redatti a mano e per i quali sono previste ricerche d'archivio, è previsto il pagamento di Euro 5,16 di diritti di segreteria per ogni nominativo. I diritti si riducono a Euro 2,58 per nominativo in caso il certificato sia esente dall’imposta di bollo.

L’imposta di bollo di euro 16,00 deve essere versata al momento della presentazione della richiesta e non verrà rimborsata in caso di mancato ritiro del certificato.

I diritti di segreteria vengono invece pagati al momento del ritiro del certificato.

ATTENZIONE

Dal 01/01/2012 i certificati NON sono validi e utilizzabili per i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni (Questura, Prefettura, Motorizzazione etc.) e con i Privati gestori di pubblici servizi (es. Rai, Enel, Tea etc). Le Pa e i gestori non possono più richiederli ai sensi dell'art. 15 L. 183/2011 : accettarli costituisce violazione dei doveri di ufficio.

PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER I GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI I CERTIFICATI DEVONO ESSERE SOSTITUITI DALL' AUTOCERTIFICAZIONE O DALLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO