Di cosa si tratta
Con l'entrata in vigore della nuova normativa (Art. 7 D.L. n. 223 del 04/07/2006 convertito in legge n. 248 del 04/08/2006 - cc.dd. decreto Bersani) non è più obbligatorio far autenticare ad un notaio gli atti di vendita dei beni mobili registrati (ad esempio autoveicoli, motoveicoli e rimorchi).
E' possibile richiedere l'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni che riguardano il trasferimento di proprietà di beni mobili registrati anche agli uffici comunali, ai titolari degli Sportelli telematici dell'automobilista e agli Uffici Provinciali dell'A.C.I. e della Motorizzazione Civile.
In sostanza viene autenticata la firma del venditore sul certificato di proprietà oppure sulla dichiarazione di vendita (in caso di mancanza del certificato di proprietà).
Quali sono i beni mobili registrati
Ai sensi dell'art. c.c. sono beni mobili registrati:
- Gli autoveicoli iscritti al PRA
- Le navi ed i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione
Dove
Solo su appuntamento presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico
Chi
Viene autenticata esclusivamente la firma del venditore.
Tempi di rilascio
Immediati
Cosa Occorre
- certificato di proprietà del veicolo già compilato nei riquadri M e T oppure il foglio complementare, se l'auto non ha il certificato di proprietà;
- carta d'identità o altro documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive l'atto
Dal 5 ottobre 2015, il Certificato di Proprietà viene rilasciato dal PRA esclusivamente in modalità digitale.
Tutte le persone in possesso del nuovo Certificato di Proprietà, in caso di vendita del veicolo, dovranno recarsi all’ACI e provvedere a materializzarlo rendendolo cartaceo. Solo dopo aver ottenuto la stampa del digitale dall’operatore ACI sarà possibile effettuare l’autentica della firma sulla dichiarazione di vendita presso il Comune.
Costi
L'atto è soggetto al pagamento di:
- euro 16,00 per marca da bollo
ATTENZIONE
Il trasferimento di proprietà dovrà essere perfezionato mediante registrazione al P.R.A. del passaggio di proprietà entro i successivi 60 giorni dall'autentica della dichiarazione di vendita.
La mancata registrazione comporta che tutte le responsabilità amministrative, civili e penali restano a carico del vecchio proprietario