Materie del servizio
A chi è rivolto
Imprese, società o ditte individuali, operanti nel settore del commercio
Descrizione
Il Comune rilascia l’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche sul posteggio dato in concessione a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 della L.R. 6/2010.
Le concessioni di posteggio sono rilasciate dal Comune, per una durata di dieci anni, previa procedura selettiva pubblica ai sensi dell’art. 11 Legge 214/2013 e secondo le linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del Made in Italy (MIMIT) con il decreto 5 giugno 2026 (link MIMIT - linee guida ).
L’operatore economico può ottenere il diritto di trasferimento dell’autorizzazione amministrativa, rilasciata al Comune ad altro operatore, mediante il subingresso in seguito al trasferimento, da parte di quest’ultimo, in gestione (es. contratto di affitto d’azienda) o in proprietà (es. atto di compravendita) dell’azienda o ramo d’azienda, per atto tra vivi o a causa di morte; in questi casi il subentrante deve comunicare l’avvenuto subingresso entro quattro (4) mesi (1 anno solo in caso di subingresso mortis causa), pena la decadenza dal diritto di esercitare l’attività. Il Comune, ricevuta la comunicazione secondo le modalità prescritte, effettuerà la reintestazione dell’autorizzazione sul posteggio dato in concessione con le medesime condizioni, in termini di durata, settore merceologico e dimensioni del posteggio, dell’autorizzazione trasferita.
L'autorizzazione su posteggio dato in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
In caso di controllo da parte degli organi di vigilanza, l’operatore dovrà esibire:
- l’autorizzazione con concessione del posteggio rilasciata dal Comune;
- la carta di esercizio nominativa contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori e i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale;
- l’attestazione annuale relativa all’assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
à per dettagli sulla Carta di Esercizio e l’Attestazione annuale si consulti la sezione dedicata.
In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di presenza sul posteggio.
Si considerano di particolare gravità:
a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
c bis) il mancato pagamento dei tributi e altri oneri comunali relativi all’attività oggetto dell’autorizzazione commerciale.
Il Comune revoca l'autorizzazione:
- nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio;
- per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (pari a 18 giornate anche non continuative), salvo il caso documentato (e comunicato) di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;
- qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 20, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4;
- in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione.
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Per maggiori dettagli fare riferimento alla normativa vigente ed in particolare:
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 – Titolo X “Commercio al dettaglio su aree pubbliche”;
- Regione Lombardia, Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 – Sezione III “Commercio su aree pubbliche”;
- Comune di Mantova, “Regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche” approvato con D.C.C. n. 55 del 26 ottobre 2006 e modificato con D.C.C. n. 25 del 26 aprile 2012.
Come fare
La comunicazione di subingresso o di altra variazione deve essere trasmessa ESCLUSIVAMENTE tramite il portale “impresainungiorno.gov.it” (IIUG), procedimento Commercio à Commercio al Dettaglio in area Pubblica à Commercio su area pubblica su posteggio (tipo A)
Allegati obbligatori:
- Documento in corso di validità del dichiarante e/o del soggetto titolare dell’attività; in caso di soggetto con cittadinanza extra UE allegare anche il Permesso di Soggiorno valido;
- Atto o certificazione notarile del diritto acquisito.
Cosa serve
Per l’accesso al portale IIUG è necessario essere maggiorenni ed in possesso di un dispositivo elettronico per l’autenticazione personale (SPID oppure CIE oppure CNS oppure eIDAS).
Cosa si ottiene
Il Comune, al termine dell’istruttoria, rilascia l’autorizzazione al commercio su area pubblica su posteggio.
Tempi e scadenze
L’istruttoria deve concludersi entro 60 giorni
Accedi al servizio
Canale digitale:
Responsabile Procedimento
Costi
Accedendo alla pagina Pagamenti, è necessario effettuare i seguenti versamenti:
- Euro 33,00 per diritti di segreteria a favore del Comune (per singola pratica);
- Euro 32,00 per imposta di bollo equivalenti a 2 marche da bollo, una per l’istanza e una per l’autorizzazione di 1 solo posteggio; nel caso si opti per l’acquisto delle marche da bollo, sarà necessario seguire la procedura per il relativo annullo dandone evidenza al Comune (in assenza non avverrà il rilascio dell’autorizzazione)
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 6 ottobre 2026, 15:19