Materie del servizio
A chi è rivolto
A tutti coloro, cittadini italiani, cui è stato rilasciato il decreto del prefetto di cambio cognome e/o nome.
Descrizione
Competente ad autorizzare il cambiamento del nome e/o del cognome è il Prefetto . L'istanza può essere presentata solo da cittadini italiani. Una volta eseguita l’istruttoria di rito, qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente sarà autorizzato, con decreto del Prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda.
Trascorso questo termine il richiedente presenterà alla prefettura competente copia dell'avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata. Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del nome e/ del cognome.
Il provvedimento definitivo, se favorevole, andrà trascritto e annotato, a cura dell’interessato, nel registro di stato civile del comune di residenza.
Come fare
Occorre rivolgersi all’ufficio Albo pretorio del comune di Mantova per affiggere il decreto di cambio nome e/o cognome. Quando il Prefetto emanerà il decreto di autorizzazione al cambio del nome e/o cognome l’interessato dovrà richiedere all’ufficio di stato civile del comune di residenza la trascrizione del decreto stesso che rende efficace la variazione.
Cosa serve
Il decreto di pubblicazione e il decreto di autorizzazione cambio nome e/o cognome.
Cosa si ottiene
Il cambio nome e/o cognome e l’eventuale variazione del codice fiscale. Il cambio di nome e/o cognome, comporta la sostituzione di tutti i documenti d'identità e riconoscimento in possesso della persona interessata.
Tempi e scadenze
30 giorni dalla richiesta di trascrizione.
Casi particolari
Cambio nome cittadino straniero
La procedura sopradescritta non è applicabile ai cittadini stranieri, soggetti in questa materia attinente i diritti della personalità alla legge del loro stato di appartenenza (articolo 24 della legge 31 maggio 1995, n. 218). Proprio perché soggetti solo alla loro legge, per cambiare, modificare od integrare il nome di un cittadino straniero nato o residente in Italia, è sufficiente un' attestazione rilasciata dal consolato di appartenenza dalla quale risulti che la vecchia e la nuova identità corrispondono alla stessa persona, e che l’identità corretta è quella nuova.
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Costi
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Condizioni di servizio
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Ultimo aggiornamento: 5 dicembre 2025, 14:09