Materie del servizio
A chi è rivolto
Alle persone coniugate che intendano separarsi e/o divorziare
Descrizione
Con l'entrata in vigore del d.L. n. 132/2014, convertito con L. n. 162/2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile dalla legge 898/1970, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile.
L’ accordo raggiunto è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
- celebrazione del matrimonio in forma civile;
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
- residenza di uno dei coniugi.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando NON vi siano:
- figli minori di entrambi i coniugi;
- figli maggiorenni di entrambi i coniugi, incapaci, portatori di handicap grave ai sensi dell'art.3, c.3, della L. n.104/1992, o economicamente non autosufficienti.
L’accordo NON potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, liquidazioni una tantum, ecc.), ad eccezione dell'obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di assegno periodico.
Il divorzio, invece, non è un automatismo che si concretizza trascorso un determinato periodo di tempo dopo la separazione, ma richiede la presentazione di una domanda formale da parte di entrambi i coniugi.
Come fare
I diretti interessati devono presentare i moduli compilati e sottoscritti:
- tramite e-mail all'indirizzo stato.civile@comune.mantova.it con allegate copie dei documenti d'identità validi di entrambi i coniugi
- tramite pec: servizi.demografici@cert.comune.mantova.it con allegate copie dei documenti d'identità validi di entrambi i coniugi
- Personalmente all'Ufficio Matrimoni di via Frattini, 60 (2^ piano), solo su appuntamento
Cosa serve
Ogni coniuge deve compilare e sottoscrivere il modulo di richiesta separazione o divorzio, con copie dei documenti d'identità dei sottoscrittori
Cosa si ottiene
La separazione personale dei coniugi che però rimangono di stato civile coniugati. Solo con il divorzio il matrimonio è sciolto.
Lo scioglimento/cessazione effetti civili del matrimonio con il conseguente mutamento dello stato civile dei coniugi.
Tempi e scadenze
Le fasi dell'accordo di separazione e di divorzio:
- Istanza per la prenotazione di appuntamento comprensiva delle dichiarazioni previste;
- il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare personalmente (non è ammessa la procura) innanzi all’ufficiale di stato civile;
- nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti;
- l’ufficiale dello stato civile deciderà con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo), al fine della conferma dell'accordo stipulato.
- nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'ufficiale di stato civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
- la conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione dalla data della sua prima sottoscrizione oppure la conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione dalla data della sua prima sottoscrizione.
La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.
ATTENZIONE: non è possibile modificare la data della conferma dell'accordo, nemmeno per ragioni di forza maggiore. La mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi, in ogni caso comporterà la mancata conferma dell'accordo, e per addivenire alla separazione o al divorzio dovrà essere avviato un nuovo procedimento.
Per presentare la domanda di divorzio è necessario attendere 6 mesi dalla data della separazione se consensuale, 12 mesi se la separazione è giudiziale.
Accedi al servizio
Canale fisico:
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici:
Costi
Il costo, stabilito con delibera di giunta num.293/2014, è di € 16 che deve essere pagato alla prima convocazione dei coniugi, online tramite la piattaforma PagoPa.
Si raccomanda di indicare sempre la causale del pagamento: art. 12 L. 162/2014 – separazione/divorzio
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
La dichiarazione delle parti: rilevanza penale
In relazione a quanto dichiarato dalle parti negli accordi davanti all'ufficiale di stato civile, si rammenta che queste sono responsabili penalmente rispetto a quanto dichiarato.
- il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, di cui all’articolo 483 del codice penale: “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”;
- il reato di falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, di cui all’articolo 495 del codice penale: “Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni”.
Inoltre, una falsa dichiarazione potrebbe comportare l'annullamento in sede giudiziale dell'atto di stato civile contenente l'accordo di separazione o divorzio.
Ultimo aggiornamento: 5 dicembre 2025, 17:43