Descrizione
Il sindaco Murari ha emesso ordinanza ai sensi dell'articolo 54, 4° comma, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, in lattine, nonché in bottiglie in plastica chiuse, in occasione dei concerti che si tengono in Piazza Sordello nelle date del 4 – 7 – 10 – 11 luglio 2026.
Di seguito una parte del testo dell'ordinanza a firma del sindaco Murari.
"Premesso che la città di Mantova verrà interessata dallo svolgimento di alcuni importanti eventi musicali, che si terranno in Piazza Sordello nelle seguenti date:
04 luglio ’26 – concerto CAPAREZZA
07 luglio ’26 – concerto PET SHOP BOYS
10 luglio ’26 – concerto LP
11 luglio ’26 – concerto JETHRO TULL"
[...]
"Attesa la necessità di garantire che gli eventi di pubblico spettacolo programmati si svolgano regolarmente nelle condizioni più idonee per la sicurezza degli avventori e dei cittadini in generale;"
[...]
"Ritenuto pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine pubblico;"
[...]
ORDINA
per i motivi indicati in premessa, in tutta l’area di Piazza Sordello, in occasione dei seguenti eventi musicali:
04 luglio ’26 – concerto CAPAREZZA
07 luglio ’26 – concerto PET SHOP BOYS
10 luglio ’26 – concerto LP
11 luglio ’26 – concerto JETHRO TULL
dalle ore 15,00 del giorno dell’evento alle ore 01,00 del giorno successivo, quanto segue:
- È vietata la vendita e la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume;
- È vietata la vendita per asporto di bevande, di qualunque genere, contenute in bottiglie di vetro, di plastica chiuse o in lattine ai titolari di pubblici esercizi, di esercizi commerciali, di attività di commercio su area pubblica, di attività artigianali del settore alimentare e di qualsiasi altro punto di ristoro situato nell’area sopra citata;
- È vietato portare con sé, consumare e/o abbandonare nella suddetta area contenitori di qualsiasi genere: bottiglie di vetro, lattine o contenitori simili o qualsiasi altro oggetto che per le sue caratteristiche possa essere utilizzato come strumento di offesa o comunque di fastidio per il pubblico;
- Gli esercizi abilitati alla ristorazione nella suddetta area (ristoranti, pizzerie, ecc.) potranno somministrare bevande in contenitori di vetro o latta/alluminio ai propri clienti, durante la consumazione dei pasti e delle bevande servite ai tavoli o al banco, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini di cui sopra;
- È ugualmente vietato a chiunque introdurre nell’area delle manifestazioni, bevande soggette ai divieti di cui sopra, sia per uso personale sia con l’intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito;
- È consentita la somministrazione e il consumo delle bevande in contenitori di vetro o in lattine esclusivamente all’interno dei locali, con divieto assoluto da parte degli avventori di portare tali oggetti all’esterno dei locali di ristorazione/somministrazione;
- Ai gestori di cui sopra è fatto obbligo di esporre in maniera ben visibile tale ordinanza o i contenuti della medesima"
Di seguito in allegato il testo integrale dell'ordinanza a firma del sindaco.
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Ultimo aggiornamento: 2 luglio 2026, 17:29