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Home : Mi interessa : Muovermi in città : Blocco del traffico domenica 25 febbraio 2007

IL DIRIGENTE

· VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D.L.vo 30.04.1992 n° 285 “Nuovo Codice della Strada”, e il D.P.R. 16.12.1992 n° 495 “Regolamento per l’esecuzione del Codice della Strada” e le successive modifiche;
· VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
· RICHIAMATE la d.g.r. 27.07.2006, n° 3024, concernente il Piano d’azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati della Regione Lombardia (autunno – inverno 2006/2007) e la d.g.r. 26.10.2006, n° 3398, recante i criteri e le modalità di attuazione del suddetto Piano d’azione;
· DATO ATTO che le richiamate deliberazioni sono state adottate in applicazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 04.08.1999, n. 351, di attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente, nonché del decreto ministeriale 02.04.2002, n. 60, di recepimento delle direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE, che stabilisce, tra l’altro, relativamente a determinati inquinanti, i valori limite e le soglie d’allarme, il margine di tolleranza e le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo, oltre che il termine entro il quale i valori limite devono essere raggiunti;
· DATO ATTO che ai sensi delle medesime dd.g.r. 3024/06 e 3398/06 compete alla Giunta regionale la programmazione delle misure per il fermo totale della circolazione dei veicoli in coincidenza con giornate di domenica, eventualmente concordata con le altre Regioni e Province Autonome del bacino padano per effetto del protocollo d’intesa sottoscritto in data 22/10/2005;
· RICHIAMATO l’”Accordo per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento atmosferico” sottoscritto a Roma dai presidenti di Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto,  delle province autonome di Trento e Bolzano e dal Canton Ticino, con il quale sono state concordate e definite una serie di misure con finalità di contenere l’inquinamento atmosferico agendo su più fronti, ivi compresa l’adesione ad una giornata di fermo della circolazione veicolare in tutte le regioni della Valle Padana, stabilita per domenica 25 febbraio 2007;
· VISTA la d.g.r. 24 gennaio 2007, n° 4035 “Attuazione del piano d’azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati della Regione Lombardia (autunno – inverno 2006/2007) – modifica e integrazione dell’allegato B alla d.g.r. n° 3398/06;
· TENUTO CONTO del perdurare di condizioni meteorologiche tali da favorire l’accumulo degli inquinanti;
· PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale con delibera della Giunta Comunale n° 27 del 14.02.2007 ha ritenuto di condividere l’azione promossa dal succitato “Accordo di programma per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento atmosferico” e di aderire volontariamente al provvedimento che stabilisce il fermo del traffico nella giornata di domenica 25 febbraio 2007;
·  RITENUTO quindi che, a tutela della salute, dell’incolumità e della sicurezza pubblica, sussistano i presupposti per l’applicazione della sospensione temporanea della circolazione all’interno del centro abitato (ex art. 7, comma 1°, lett. a) del Nuovo Codice della Strada);


ORDINA


A) Per la giornata di domenica 25 febbraio 2007, dalle ore 9,00 alle ore 19,00, il fermo della circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, ad eccezione di quelli elencati nei punti seguenti, nell’area urbana delimitata perimetralmente, come da allegata cartina, dalle seguenti strade:
“strada Circonvallazione Sud (SP 29) – strada Lago Paiolo – via Nenni – via Bellonci – via Donati – via Parma (SS 62 della Cisa) – via Brennero (SP 28) – via Ostiglia (SS 482 Alto Polesana) – viale della Favorita (SS 236 Goitese Bis) – via Verona”
Sulle strade sopra elencate è consentita la circolazione di tutti i veicoli.
E’ consentito l’accesso al parcheggio di Piazzale Ragazzi del ”99” esclusivamente da via     Brennero o da via Parma.

B) Sono esclusi dal fermo della circolazione:
· gli autoveicoli a trazione unicamente elettrica e a trazione elettrica alternativa o complementare (detti ibridi e bimodali);
· gli autoveicoli ibridi e bimodali;
· gli autoveicoli con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano, g.p.l.) dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive,immatricolati a partire dal 1 gennaio 1993 o immatricolati in precedenza purché conformi alla citata direttiva 91/441/CEE;
· gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel), conformi alla direttiva 98/69/CE-B e successive direttive, muniti di dispositivo antiparticolato omologato, come risultante dal libretto di circolazione e/o come da dichiarazione rilasciata dal costruttore del veicolo o dal concessionario o dall'installatore;
· gli autoveicoli ad accensione comandata (benzina) di classe Euro 4, conformi alla direttiva 98/69/CE-B e successive direttive.

C) Il fermo della circolazione NON si applica altresì:
a) ai veicoli, i motoveicoli e i ciclomotori delle Forze di Polizia, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e dei corpi e servizi di polizia municipale e provinciale;
b) ai veicoli di pronto soccorso;
c) ai mezzi di trasporto pubblico;
d) ai taxi ed i veicoli di noleggio con conducente;
e) ai veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno, con il portatore di handicap a bordo;
f) alle autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
g) ai veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro come gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione farmaci e pasti per i servizi di mensa, distribuzione di merci alimentari deperibili presso negozi e centri commerciali);
h) ai veicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori;
i) ai veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
j) ai veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia) in grado di esibire relativa certificazione medica;
k) ai veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
l) ai veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
m) ai mezzi dei commercianti ambulanti limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell’attività lavorativa giornaliera;
n) ai veicoli degli operatori dell’informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento;
o) ai veicoli utilizzati dalle Società sportive o dai singoli iscritti aderenti alle Società stesse, appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o ad altre Federazioni ufficialmente riconosciute, per lo svolgimento di manifestazioni già programmate, previo rilascio di attestazione di partecipazione da parte dalle medesime Società sportive;
p) ai veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
q) ai veicoli con targa estera;
r) ai veicoli con a bordo cittadini della Repubblica del Senegal diretti, esclusivamente per le operazioni di voto, al Comando di Polizia Locale di Mantova, presso cui è istituito il seggio per le elezioni presidenziali di detto Paese;
s)  ai veicoli dei residenti, degli aventi una rimessa e delle persone alloggiate presso alberghi all’interno dell’area interessata dal blocco della circolazione, esclusivamente per entrare ed uscire dalla predetta area.

L’applicazione, in caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, delle sanzioni previste dall’art. 7, comma 13 dal D.lgs 30.04.1992, n° 285 - Nuovo Codice della Strada.

Potranno essere accordate, da parte del Comando Polizia Locale di Mantova, eventuali deroghe al divieto di circolazione per particolari veicoli e/o per particolari necessità.

Non è prevista la facoltà di avvalersi di autocertificazioni, fatto salvo il caso del datore di lavoro di cui al punto C), lettera k), per se medesimo.

La popolazione è invitata ad utilizzare per gli spostamenti i mezzi pubblici.

Il provvedimento e la conseguente pubblicità sarà resa nota al pubblico con l’apposizione in loco di transenne e dei prescritti segnali stradali ai sensi dell’art. 37 del D.Lvo 30.04.1992 n° 285.

Gli ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta, ai sensi dell’art. 12 del vigente nuovo Codice della Strada, l’espletamento dei servizi di polizia stradale, sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso:
· Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
· Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;
· Entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 37 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Mantova, 19 febbraio 2007

Il Dirigente
La Polizia Locale
Avv. Ildebrando VOLPI

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