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La Giunta Comunale di Mantova è composta dal Sindaco, che la presiede e da un
numero di assessori, determinato dal Sindaco, secondo le esigenze amministrative
dallo stesso valutate, tra un minimo di tre ed un massimo di tredici. Possono
essere nominati assessori tutti i cittadini italiani, anche non residenti, in
possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di
consigliere. La carica di assessore è incompatibile con la carica di Consigliere
comunale. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'Amministrazione
del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Compie gli atti di
amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non
rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dallo Statuto, del Sindaco,
degli organi di decentramento, del Segretario dei funzionari
dirigenti. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali
del Consiglio. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività con
apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del bilancio
consuntivo e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del
Consiglio Comunale. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che
fissa gli oggetti all'ordine del giorno. La Giunta delibera con l'intervento
della metà più uno dei membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti.
Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi
presiede l'adunanza. I Revisori dei Conti al fine di meglio espletare le
funzioni loro attribuite dalle leggi, possono partecipare, senza diritto di
voto, alle sedute della Giunta. Possono altresì essere chiamati, senza diritto
di voto, i dirigenti, i capigruppo, i presidenti delle circoscrizioni delle
istituzioni e delle aziende nonché altri che il Sindaco riterrà utile invitare
in relazione all'argomento da trattare. Le sedute della Giunta non sono
pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa. Le deliberazioni
dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso della
maggioranza degli assessori assegnati, nel numero fissato dall' art. 29 del
presente Statuto.
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