Visto il perdurare di superamento dei limiti delle polveri sottili e di condizioni meteoclimatiche che non indicano, nell’immediato, condizioni favorevoli alla diluizione degli inquinanti, il sito Infoaria (https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#/stato-attivazione) informa che a partire da venerdì 9 febbraio a Mantova si applicano anche le misure di secondo livello.
Si ricorda che se il limite giornaliero di Pm10 di 50 microgrammi al metro cubo viene superato per 7 giorni consecutivi, sulla base della verifica nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 7 giorni antecedenti, oltre alle limitazioni e ai divieti precedenti, entrano in vigore anche le misure temporanee di secondo livello da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e il venerdì).
Il rientro dall’allerta avviene dopo due giorni consecutivi al di sotto dei 50 microgrammi al metro cubo e se le previsioni meteo non prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo concentrazioni eccessive di inquinanti.
Le misure comprendono il divieto di circolazione, in ambito urbano, tutti i giorni dalle 7.30 alle 19.30, per i veicoli a benzina, a gas e Diesel, anche Fap, indicati sulla pagina: https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#/limitazioni, già vigente con l’instaurarsi del I livello, a cui si aggiunge il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale.
Si ricorda che per le limitazioni al traffico veicolare sono mantenute le deroghe ed esclusioni previste per le misure strutturali permanenti.
Il divieto di circolazione si applica nell’area del centro abitato di Mantova delimitata perimetralmente dalle strade di seguito elencate: strada Circonvallazione Sud (sp 29), strada Lago Paiolo, via Nenni, via Bellonci, via Donati, via Parma (sp ex ss 62 della Cisa), via Brennero (sp 28), via Sartori (sp 30), via Ostiglia (sp ex ss 482 Alto Polesana), viale della Favorita (sp ex ss 236 Goitese), via Verona, via dei Mulini, via Pitentino, piazza Don Leoni, viale Nuvolari e via Cremona.
Il divieto di circolazione non si applica ai tratti di collegamento tra le autostrade, le strade di interesse regionale R1 ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all’interno della zona A. Il divieto non si applica in viale di Poggio Reale.
Si ricorda anche la validità delle altre misure in vigore: il divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, eccetera), di combustioni all’aperto anche relativamente alle deroghe consentite rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco.
Si ricorda anche l’introduzione del limite a 19° (con tolleranza di 2°) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali, il divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso, il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe.