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Inquinamento elettromagnetico e pianificazione
territoriale
In materia di radiazioni elettromagnetiche a radiofrequenza, nel panorama
normativo italiano si richiamano: legge quadro sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici n.36/01 del 22
febbraio 2001 , che individua, all'art. 8, le competenze delle regioni, delle
province e dei comuni. E la L.R. n. 11 "Norme sulla protezione ambientale
dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per
telecomunicazioni e per la radiotelevisione".
Recentemente sono inoltre stati emanati:
- il DPCM 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione
dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz)
generati dagli elettrodotti "
- l DPCM 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a
frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz"
- ed il D. Lvo 1 agosto 2003, n.259 Codice delle comunicazioni
elettroniche.
Il quadro normativo che regola l'installazione di impianti di
telecomunicazione e radiotelevisione ha subìto in poco tempo numerose modifiche
in seguito all'emanazione di norme , anche controverse, che hanno indotto alcune
regione, tra le quali la Lombardia, a presentare ricorso alla Corte
Costituzionale.
Con tre sentenze, la Corte Costituzionale:
- ha confermato la ripartizione delle competenze tra stato ( definizione delle
soglie di esposizione) e regioni ( disciplina dell'uso del territorio) già
delineato dalla legge quadro n.36/01.
- Ha ribadito il potere di pianificazione delle regioni, sia pur col limite di
rispettare le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e con il
vincolo di non impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento degli
stessi.
- Ha confermato, dopo l'emanazione di alcune disposizioni regionali (L.R.
n.4/02 e L.R. n.12/02), il divieto di installazione di impianti per le
telecomunicazioni e la radiotelevisione "in corrispondenza" dei c.d. bersagli
sensibili.
Con le sentenze della Corte Costituzionale n.307 e , nel caso della regione
Lombardia, la sentenza n.331, viene confermata l'autonoma capacità delle regioni
e degli enti locali di regolare l'uso del proprio territorio, e si stabilisce la
illegittimità dell'art. 3, comma 12, lett. a), della L.R. n.4/2002 , che vietava
l'installazione di impianti di telecomunicazione e radiotelevisione entro 75
metri dai bersagli sensibili. Con tale disposizione infatti la regione Lombardia
ha invaso l'ambito di competenza statale della tutela dell'ambiente e della
salute attraverso l'indicazione di principi - distanza tra luoghi di emissione e
luoghi di immissione - diversi da quelli fissati dalla normativa statale (limiti
di emissione nei luoghi protetti).
In base a tale assunto tornano in vigore i criteri di pianificazione
formulati dalla Regione Lombardia.
L'aspetto della pianificazione nella legge regionale è trattato dall'articolo
4 "Livelli di pianificazione" , che assegna ai comuni il compito di individuare
le aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le
telecomunicazioni e la radiotelevisione, sulla base degli indirizzi formulati
dalla Giunta regionale. Tali criteri sono indicati nella Delibera della
Giunta Regionale n.VII/7351 del 11.12.2001. in base alla quale i comuni devono
suddividere il territorio comunale in:
- Area 1: l'insieme delle parti di territorio comunale che,
una per ciascun centro o nucleo abitato, sono singolarmente delimitate dal
perimetro continuo che comprende unicamente tutte le aree edificate con
continuità ed i lotti interclusi del relativo centro o nucleo abitato; non
possono essere compresi nel perimetro gli insediamenti sparsi e le aree esterne
anche se interessate dal processo di urbanizzazione. In area1, al di fuori delle
"aree di particolare tutela" è consentita l'installazione degli impianti per le
telecomunicazioni e la radiotelevisione con potenza totale ai connettori di
antenna fino a 1000 W.
- Area 2: la parte di territorio comunale non rientrante in
Area 1; in area 2, fuori da aree di particolare tutela è consentita
l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione
con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 1000 W.
- Area di particolare tutela: è compresa nel raggio di 100
metri dal perimetro esterno di proprietà di edifici e strutture "sensibili".
All'interno di tali aree é permessa l'installazione di impianti di
radiotelevisione e telecomunicazione fino a 300 W di potenza, con la sola
esclusione in corrispondenza delle strutture sensibili di cui all'art. 4, comma
8 L.R. n.11/01.
La L.R. n.11/01, art. 4 comma 7, stabilisce che gli impianti radiobase per
telefonia mobile con potenza totale ai connettori di antenna non superiore a 300
W non richiedono una specifica regolamentazione urbanistica, salvo il divieto di
installazione in corrispondenza delle strutture sensibili elencate nel comma 8
dello stesso articolo 4.
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.331, la DGR n.7/15506 del 5
dicembre 2003 ribadisce il divieto di installazione di impianti per le
telecomunicazioni e la radiotelevisione in corrispondenza di edifici e strutture
elencate l'art. 4, coma 8 della L.R. n.11/01: asili, edifici scolastici nonché
strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco
giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitano
soggetti minorenni.
DGC n.380/04 "
Approvazione del Piano di localizzazione aree per installazione di impianti di
telecomunicazioni e radiotelevisione ex L.R. n.11/01 e DGR n.7/7351 del
2001".
Le antenne di telefonia cellulare suscitano spesso preoccupazione nei
cittadini, va tuttavia evidenziato che la potenzialità maggiore in termini di
emissioni di campi elettromagnetici è da attribuire agli impianti di
radiotelevisione che, come si evidenzia nella cartografia a cura di ARPA Dip. di
Mantova, rappresentano, nel territorio comunale circa l' 85 % della potenza
complessiva.

Cartografia delle antenne presenti sul territorio comunale
(formato pdf)
Grafici e cartografia sono a cura di:

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