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Home : Ambiente : Ambiente - Tel. 0376338231 : Elettromagnetismo : Inquinamento elettromagnetico e pianificazione territoriale

Inquinamento elettromagnetico e pianificazione territoriale

In materia di radiazioni elettromagnetiche a radiofrequenza, nel panorama normativo italiano si richiamano:
legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici n.36/01 del 22 febbraio 2001 , che individua, all'art. 8, le competenze delle regioni, delle province e dei comuni.
E la L.R. n. 11 "Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per telecomunicazioni e per la radiotelevisione".

Recentemente sono inoltre stati emanati:

  • il DPCM 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti "
  • l DPCM 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz"
  • ed il D. Lvo 1 agosto 2003, n.259 Codice delle comunicazioni elettroniche.

Il quadro normativo che regola l'installazione di impianti di telecomunicazione e radiotelevisione ha subìto in poco tempo numerose modifiche in seguito all'emanazione di norme , anche controverse, che hanno indotto alcune regione, tra le quali la Lombardia, a presentare ricorso alla Corte Costituzionale.

Con tre sentenze, la Corte Costituzionale:

  • ha confermato la ripartizione delle competenze tra stato ( definizione delle soglie di esposizione) e regioni ( disciplina dell'uso del territorio) già delineato dalla legge quadro n.36/01.
  • Ha ribadito il potere di pianificazione delle regioni, sia pur col limite di rispettare le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e con il vincolo di non impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento degli stessi.
  • Ha confermato, dopo l'emanazione di alcune disposizioni regionali (L.R. n.4/02 e L.R. n.12/02), il divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione "in corrispondenza" dei c.d. bersagli sensibili.

Con le sentenze della Corte Costituzionale n.307 e , nel caso della regione Lombardia, la sentenza n.331, viene confermata l'autonoma capacità delle regioni e degli enti locali di regolare l'uso del proprio territorio, e si stabilisce la illegittimità dell'art. 3, comma 12, lett. a), della L.R. n.4/2002 , che vietava l'installazione di impianti di telecomunicazione e radiotelevisione entro 75 metri dai bersagli sensibili. Con tale disposizione infatti la regione Lombardia ha invaso l'ambito di competenza statale della tutela dell'ambiente e della salute attraverso l'indicazione di principi - distanza tra luoghi di emissione e luoghi di immissione - diversi da quelli fissati dalla normativa statale (limiti di emissione nei luoghi protetti).

In base a tale assunto tornano in vigore i criteri di pianificazione formulati dalla Regione Lombardia.

L'aspetto della pianificazione nella legge regionale è trattato dall'articolo 4 "Livelli di pianificazione" , che assegna ai comuni il compito di individuare le aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale.
Tali criteri sono indicati nella Delibera della Giunta Regionale n.VII/7351 del 11.12.2001. in base alla quale i comuni devono suddividere il territorio comunale in:

  • Area 1: l'insieme delle parti di territorio comunale che, una per ciascun centro o nucleo abitato, sono singolarmente delimitate dal perimetro continuo che comprende unicamente tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi del relativo centro o nucleo abitato; non possono essere compresi nel perimetro gli insediamenti sparsi e le aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazione. In area1, al di fuori delle "aree di particolare tutela" è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione con potenza totale ai connettori di antenna fino a 1000 W.
  • Area 2: la parte di territorio comunale non rientrante in Area 1; in area 2, fuori da aree di particolare tutela è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 1000 W.
  • Area di particolare tutela: è compresa nel raggio di 100 metri dal perimetro esterno di proprietà di edifici e strutture "sensibili". All'interno di tali aree é permessa l'installazione di impianti di radiotelevisione e telecomunicazione fino a 300 W di potenza, con la sola esclusione in corrispondenza delle strutture sensibili di cui all'art. 4, comma 8 L.R. n.11/01.

La L.R. n.11/01, art. 4 comma 7, stabilisce che gli impianti radiobase per telefonia mobile con potenza totale ai connettori di antenna non superiore a 300 W non richiedono una specifica regolamentazione urbanistica, salvo il divieto di installazione in corrispondenza delle strutture sensibili elencate nel comma 8 dello stesso articolo 4.

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.331, la DGR n.7/15506 del 5 dicembre 2003 ribadisce il divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione in corrispondenza di edifici e strutture elencate l'art. 4, coma 8 della L.R. n.11/01: asili, edifici scolastici nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni.

DGC n.380/04  " Approvazione del Piano di localizzazione aree per installazione di impianti di telecomunicazioni e radiotelevisione ex L.R. n.11/01 e DGR n.7/7351 del 2001".

Le antenne di telefonia cellulare suscitano spesso preoccupazione nei cittadini, va tuttavia evidenziato che la potenzialità maggiore in termini di emissioni di campi elettromagnetici è da attribuire agli impianti di radiotelevisione che, come si evidenzia nella cartografia a cura di ARPA Dip. di Mantova, rappresentano, nel territorio comunale circa l' 85 % della potenza complessiva.

Cartografia delle antenne presenti sul territorio comunale (formato pdf)

Grafici e cartografia sono a cura di:

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