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Home : Ambiente : Ambiente - Tel. 0376338231 : Amici animali : Leggi

Mozione del Consiglio Comunale
 
Il Consiglio Comunale del Comune di Mantova ha approvato una mozione contro i maltrattamenti agli animali nella quale è espressamente precisato:

  1. Divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali e, quindi, di percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi, fatiche e rigori climatici ingiustificati per l'impiego, la specie o l'età;
  2. Divieto di abbandonare animali sul territorio del Comune;
  3. Divieto di addestrare cani per la guardia o altri scopi ricorrendo a violenze fisiche o psichiche con l'uso di strumenti cruenti (collari elettrici, punteruoli ecc.);
  4. Divieto di mettere in atto catture di animali randagi o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate da operatori autorizzati dalle autorità competenti nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi vigenti;
  5. Divieto di detenere animali in spazi angusti tali dal impedire lo svolgimento in linea retta di alcuni successivi movimenti di locomozione tipici della specie, se non per temporanee esigenze sanitarie;
  6. Divieto di detenere costantemente animali in cantine, garage o box esterni in lamiera;
  7. Divieto di detenere animali in condizioni di scarsa o eccessiva luce, scarsa o eccessiva umidità., scarsa o eccessiva temperatura, eccessivo rumore, nonché privi dell'acqua o del cibo necessari e, nel caso di animali acquatici, in contenitori con acqua insufficiente e/o scarsamente ossigenata;
  8. Divieto di detenere cani sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e chiuso su almeno tre lati oltre il tetto, ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie;
  9. Divieto di detenere cani a catena fissa di lunghezza inferiore a mt. 3, ovvero a mt 2 qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno 3 mt e di altezza 1,5 mt, onde permettere all'animale di muoversi senza rimanere impigliato, in entrambi i casi le catene devono essere munite di moschettoni rotanti alle estremità;
  10. I recinti per la custodia dei cani devono avere una superficie non inferiore a 9 mq per ogni singolo cane, aumentata di un terzo per ogni cane aggiunto (fatti salvi i canili e i rifugi già in essere di cui alla L.n° 281/91);
  11. Ogni animale deve essere tenuto a cura del proprietario, o da chi ne abbia la temporanea custodia o possesso, in buone condizioni igienico-sanitarie e munito di apposito libretto sanitario, dovrà essere curato ed accudito secondo necessità;
  12. Le voliere per uccelli, salvo esigenze sanitarie, devono avere per dimensioni minime: fino a 3 animali adulti la dimensione maggiore della gabbia deve essere di 5 volte superiore alla misura dell'apertura alare dell'uccello più grande. Le altre due dimensioni non possono essere inferiori ala metà della prima; se vengono tenuti più di 3 animali, le misure minime vengono in rapporto aumentate;
  13. Il divieto della custodia di pesci in acqua povera di ossigeno e a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie; il ricambio di acqua deve essere garantito quotidianamente, qualora manchi un idoneo impianto a circuito chiuso filtrante; la lunghezza minima del contenitore deve essere 5 volte superiore alla lunghezza del corpo dell'animale più grande, le restanti 2 dimensioni non possono essere inferiori alla metà della prima. Oltre a 3 animali le dimensioni minime sono aumentate in proporzione. In ogni caso il volume dell'acqua deve essere in relazione alla dimensione dei pesci contenuti . E' vietata la detenzione di pesci ed altri animali acquatici in contenitori sferici nel caso non siamo provvisti di arredo atto a fornite un luogo di rifugio;
  14. Il divieto della spellatura di animali vivi;
  15. Il divieto di ogni forma di accattonaggio con utilizzo di animali gravidi o di cuccioli; prevedendo in tal caso il sequestro degli stessi ad opera degli operatori autorizzati dalle Autorità competenti;
  16. Il divieto di trasportare animali da compagni in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze e danni fisici; pertanto i contenitori devono essere tali da consentire loro la posizione eretta ovvero di sdraiarsi e rigirarsi; qualora il tempo di trasporto dovesse superare le 2 ore, detti contenitori dovranno essere dotati di abbeveratoi. E' vietato in ogni caso trasportare animali ammassati gli uni sugli altri;
  17. Il divieto di spettacoli che comportino dolore fisico e/o psichico per gli stessi 

 
Nuova legge contro i maltrattamenti

Pur con alcuni ridimensionamenti la riforma del Codice penale è stata salutata positivamente.   
9 luglio 2004 - “Gli animali italiani sono finalmente entrati in Europa, il loro maltrattamento da semplice e di fatto inutile contravvenzione diventa un delitto. Gli animali sono stati promossi nella serie "A" della considerazione giuridica, forze dell'Ordine e Magistratura avranno finalmente un efficace strumento di repressione". E' il commento della LAV, dopo che finalmente ieri pomeriggio è stata approvata in via definita dalla Commissione Giustizia del Senato, in sede deliberante, addirittura in quarta lettura, la legge che cambia il reato di maltrattamento, abbandono, combattimento e doping di animali, dopo quasi tre anni di lavoro e dopo il fallimento avvenuto nella scorsa legislatura di un analogo tentativo.
"In una realtà dove si prefigurava addirittura la depenalizzazione di questo reato e considerato da undici anni il Parlamento non emanava una legge nazionale di protezione degli animali di propria iniziativa, salutiamo con soddisfazione questo importante risultato, ottenuto grazie ad una mobilitazione straordinaria dei soci della LAV e a tanti singoli parlamentari di tutti gli schieramenti - continua l’associazione animalista - le possibilità di ottenere una legge migliore in questo quadro politico e di forze economiche che in alcuni passaggi hanno fortemente condizionato in negativo l'emanazione di questa norma, era ridotta a zero; meglio quindi far compiere questo grande anche se non esaustivo passo in avanti che gettare irresponsabilmente altri animali, con l'acqua sporca".
Solo per fare un esempio di stretta attualità, finalmente per i responsabili dell'abbandono dei circa 150.000 animali, tra cani e gatti, la ridicola ed inapplicata sanzione vigente fino ad ora si tramuta nell'arresto fino ad 1 anno o nell'ammenda da 1.000 a 10.000 euro, oltre alla confisca dell'animale che ha subito il maltrattamento.
Dure critiche da altre associazioni animaliste ed ambientaliste (Lida, Comitato Europeo Difesa Animali, Animalisti Italiani, Movimento UNA, WWF, LIPU, Progetto Gaia), secondo cui la nuova legge è ''un inaccettabile arretramento culturale e legislativo per il nostro Paese, un vero e proprio favore reso agli interessi economici legati allo sfruttamento degli animali''.
Secondo le associazioni il testo attuale porta ad un sostanziale peggioramento della normativa per la maggior parte degli animali, con la conseguente riduzione della loro tutela, e una drastica riduzione delle possibilità di intervento da parte della vigilanza volontaria operata dalle associazioni. La nuova legge tutela solo i cani ed i gatti (prevedendo multe più severe o l'arresto per chi li maltratta) e reprime positivamente i combattimenti di animali e la vendita di pelli o pellicce di cane e gatto: per questo motivo le associazioni animaliste avevano chiesto lo stralcio e l'approvazione di queste sole parti della legge, senza intaccare l'attuale articolo 727 del Codice Penale in materia di maltrattamento di animali.
Queste associazioni rilevano poi che la nuova legge limita '' l' applicazione delle norme per i reati più gravi, ai soli animali da affezione, escludendo esplicitamente ogni applicazione delle sanzioni previste in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, attività circense, giardini zoologici e in tutti i casi previsti da leggi speciali sugli animali. Viene inoltre mantenuta un'unica norma ancora applicabile a tutti gli animali: la detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura, prevista già nel vecchio articolo 727 del Codice Penale, che ora però deve essere anche produttiva di gravi sofferenze, vera e propria prova diabolica, che la renderà inapplicabile nella gran parte dei casi (non sono inoltre più previste né aggravanti, né la confisca degli animali come nel vecchio articolo 727 del codice penale)''. Contestano poi che si permetta di autorizzare feste e manifestazioni che utilizzano animali vivi anche se queste comportano strazio o sevizie agli animali.
''Non possiamo accettare - ribadiscono queste associazioni - che la maggiore tutela per i maltrattamenti 'privati', cioè quelli in massima parte rivolti verso gli animali da affezione, giunga a scapito di un peggioramento per tutti gli altri animali. Come questo possa essere accettato, come ragione sufficiente per sostenere l'approvazione di un simile sgorbio giuridico, è quantomeno singolare e oggetto di forti dubbi per chi si batte da anni affinché l'Italia possa finalmente dotarsi di una legge moderna e culturalmente avanzata, al passo con l'Europa e nel totale rispetto della natura''
Soddisfazione è stata espressa invece dall'Ente nazionale protezione animali per l'approvazione in via definitiva della nuova legge sul maltrattamento degli animali. Secondo il presidente dell’Enpa Paolo Manzi ''con questo voto l'Italia entra in una nuova stagione di diritti. Ora chi sevizia o abbandona un animale rischia il carcere e non più, come è successo finora, una semplice multa. Siamo soddisfatti anche perchè le nuove norme diventano legge dopo una discussione durata oltre due anni''. A parere del presidente dell'Enpa ''questa legge non è la migliore possibile, però è un passo in avanti''. Manzi ha ricordato che l'osservatorio nazionale sui maltrattamenti ha rilevato nei primi sei mesi dell'anno in Italia ben 41.667 casi di animali coinvolti in episodi di sevizie, abbandono, avvelenamento; di questi ben 30.179 sono stati uccisi.
La nuova normativa entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale, probabilmente fra un paio di settimane.

LA LEGGE IN BREVE

-Maltrattamento e doping: reclusione da tre mesi ad un anno o multa da 3mila a 15mila euro per chi cagiona una lesione ad un animale, un danno alla salute, o sevizie o comportamenti, fatiche, lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. Aumento della metà se deriva la morte dell'animale.

-Elevazione da contravvenzione a delitto: non permette l'estinzione del reato con una semplice oblazione ed allunga la prescrizione a 5 anni (7 e mezzo se prorogata) a fronte degli attuali 2 (3 se prorogata) che non permetteva finora, di fatto, la celebrazione dei processi.

-Abbandono di animali: arresto fino ad un anno o ammenda da 1.000 a 10mila euro.

-Detenzione incompatibile con natura degli animali e produttiva di grandi sofferenze: arresto fino ad un anno o ammenda da 1.000 a 10mila euro. Si applica anche ai casi previsti dalle leggi speciali.

-Spettacoli o manifestazioni: con sevizie o strazio, reclusione da quattro mesi a due anni e multa da 3mila a 15mila euro. Aumento di un terzo se vi sono scommesse o se ne deriva la morte dell'animale impiegato.

-Uccisione per crudeltà: reclusione da tre a diciotto mesi. Si supera la distinzione fra uccisione di animale altrui, considerato "patrimonio", ed uccisione di animale proprio senza maltrattamento (finora non sanzionata, esempio, in eutanasia da un veterinario) o di animale "di nessuno" (previsione finora limitata a cani e gatti ma senza specifica sanzione).

-Combattimenti fra animali e competizioni non autorizzate: reclusione da uno a tre anni e multa da 5mila a 160mila euro per chi promuove, organizza o li dirige. Aumento di un terzo se presenti minorenni o persone armate o con promozione attraverso video.

-Allevamento, addestramento, fornitura di animali per combattimenti: reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5mila a 30mila euro.

-Effettuazione di scommesse, anche se non presente ai combattimenti o competizioni: reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5mila a 30mila euro.

-In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti: sono sempre disposti la confisca degli animali impiegati sia per i combattimenti che per i maltrattamenti ed affidamento ad associazioni con spese anticipate dallo Stato che potrà rivalersi sul condannato. E' anche disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'eventuale attività di trasporto, commercio o allevamento di animali; in caso di recidiva è disposta l'interdizione.

-Produzione, commercializzazione e importazione pelli di cani o gatti: arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da 5mila a 100mila euro, confisca e distruzione del materiale.

-Sperimentazione senza anestesia se non autorizzata: reclusione da tre mesi ad un anno o multa da 3000 a 15mila euro.

-Per l'applicazione della legge: creazione di un coordinamento interforze fra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato e Polizie municipali e provinciali. La vigilanza viene ristretta agli animali d'affezione per le guardie particolari giurate delle associazioni. Le entrate derivanti dalle sanzioni saranno destinate dallo Stato alle associazioni affidatarie degli animali sequestrati o confiscati.

-Interessi lesi: le associazioni animaliste riconosciute perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

-Attività formative: possibilità di promozione d'intesa fra Stato e Regioni dell'integrazione dei programmi didattici delle scuole di ogni ordine e grado in materia di etologia e rispetto degli animali.
 (di Gianluca Felicetti - Tratto dal sito animalieanimali)

 
 
 
Legge 413
12 ottobre 1993
 

Norme sull’obiezione di coscienza
alla sperimentazione animale.
 

Art. 1. (Diritto di obiezione di coscienza).

I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell’esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
 
Art. 2. (Effetti della dichiarazione di obiezione di coscienza).

I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, nonché gli studenti universitari interessati, che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività ed agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale.
 
Art. 3. (Modalità per l’esercizio del diritto).

L’obiezione di coscienza è dichiarata all’atto della presentazione della domanda di assunzione o di partecipazione a concorso.
Gli studenti universitari dichiarano la propria obiezione di coscienza al docente del corso, nel cui ambito si possono svolgere attività o interventi di sperimentazione animale, al momento dell’inizio dello stesso.
La dichiarazione di obiezione di coscienza può essere revocata in qualsiasi momento.
In sede di prima applicazione della presente legge, l’obiezione di coscienza è dichiarata dall’interessato al responsabile della struttura presso la quale si svolgono attività o interventi di sperimentazione animale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge stessa.
Tutte le strutture pubbliche e private legittimate a svolgere sperimentazione animale hanno l’obbligo di rendere noto a tutti i lavoratori e gli studenti il loro diritto ad esercitare l’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. Le strutture stesse hanno inoltre l’obbligo di predisporre un modulo per la dichiarazione di obiezione di coscienza alla sperimentazione animale a norma della presente legge.
 
Art. 4. (Divieto di discriminazione).

Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli, per essersi rifiutato di praticare o di cooperare all’esecuzione della sperimentazione animale.
I soggetti che ai sensi dell’art. 1 dichiarino la propria obiezione di coscienza alla sperimentazione animale hanno diritto, qualora siano lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ad essere destinati, nell’ambito delle dotazioni organiche esistenti, ad attività diverse da quelle che prevedono la sperimentazione animale, conservando medesima qualifica e medesimo trattamento economico.
Nelle Università gli organi competenti devono rendere facoltativa la frequenza alle esercitazioni di laboratorio in cui è prevista la sperimentazione animale. All’interno dei corsi sono attivate, entro l’inizio dell’anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, modalità di insegnamento che non prevedano attività o interventi di sperimentazione animale per il superamento dell’esame. Le segreterie di facoltà assicurano la massima pubblicità del diritto all’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. Legge 14 agosto 1991, n° 281. Estratto della legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. 1. (Principi generali). Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente. 2. (Trattamento dei cani e di altri animali di affezione). Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'art. 4, non possono essere soppressi. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'art. 4, non possono essere destinati alla sperimentazione. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o detentore. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'art. 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili. I cani ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'art. 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n° 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'art. 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale. Le strutture di cui al comma 1 dell'art. 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso. 4. (Competenze dei comuni) I Comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, delle disposizioni di cui all'art. 2.

 

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